Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19648 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. I, 09/07/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 09/07/2021), n.19648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18559/2019 r.g. proposto da:

M.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Santillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Arezzo,

alla via Monte Grappa n. 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA depositata in

data 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 3 dicembre 2018, la Corte di appello di L’Aquila ha respinto il gravame promosso da M.S. contro l’ordinanza resa, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 dal Tribunale di quella stessa città il 18 gennaio 2018, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. In particolare, quella corte: i) ha ritenuto “inammissibile (ove anche effettivamente proposto) l’appello nella parte in cui sembra (…) invocare la riforma dell’ordinanza gravata nelle parti in cui ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione umanitaria. Nessuna censura specificamente riferibile a tali profili decisori e’, invero, rinvenibile, nella motivazione dell’atto di impugnazione”; ii) ha negato la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria invocata dall’impugnante, anche in ragione della inattendibilità dei fatti narrati da quest’ultimo e della descritta, concreta situazione socio politica del suo Paese di provenienza.

2. Avverso la menzionata sentenza, M.S. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotto il “contrasto con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per omessa valutazione di parte della domanda avanzata in appello, in particolare con riferimento alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria e quindi vizio di infrapetitum ex art. 112 c.p.c.”, ascrivendosi alla corte distrettuale di non aver affrontato, per intero, la domanda dell’appellante, con particolare riferimento a quanto invocato, in via subordinata, in relazione alla protezione cd. umanitaria.

1.1. Una siffatta doglianza – pur volendola riqualificare come proposta alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – non merita accoglimento, posto che, diversamente da quanto oggi assunto dal M., la corte aquilana ne ha espressamente dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione umanitaria sul presupposto che “Nessuna censura specificamente riferibile a tali profili decisori e’, invero, rinvenibile, nella motivazione dell’atto di impugnazione”.

1.1.1. Ne’, in questa sede, il ricorrente, come sarebbe stato suo preciso onere, specifica quale puntuale doglianza avrebbe prospettato in appello contro il diniego del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie oppostogli dal tribunale. E’ sufficiente ricordare, dunque, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 7981 del 2007; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).

2. Il secondo motivo prospetta il “contrasto con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3 e art. 14 per insufficiente valutazione delle condizioni insistenti nel Paese di origine, mancanza di qualità delle fonti informative, difformità dai parametri offerti dalla giurisprudenza della Cassazione”, censurandosi il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

2.1. Tali doglianza si rivela inammissibile, risolvendosi, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge e/o di vizio motivazionale, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020); dall’altro, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pure sostanzialmente invocato dal M. con la censura in esame), nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 3 dicembre 2018), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr. Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

2.2. In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare che: i) la corte aquilana, sul punto confermando l’assunto del giudice di prime cure, ha negato credibilità alla vicenda descritta dal ricorrente (essersi allontanato dal proprio Paese di origine a seguito delle minacce ricevute dagli appartenenti al partito (OMISSIS), in quanto lui era militante del partito opposto denominato (OMISSIS)), così negandogli, affatto legittimamente, il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019). Tali conclusioni si rivelano ampiamente coerenti con il suddetto parametro normativo, rendendo, così, irrilevante, su questi specifici aspetti, l’effettiva situazione socio politica della sua zona di provenienza. Quanto, poi, a quella stessa protezione invocata giusta la lett. c), del medesimo articolo, la sentenza impugnata ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Bangladesh, Paese di provenienza del richiedente, ha compiutamente indicato le fonti utilizzate (da ritenersi sufficientemente aggiornate in rapporto alla data di deliberazione della pronuncia oggi impugnata) ed ha escluso che sia caratterizzato dalla presenza di un conflitto armato (che, ricorda questo Collegio, va intesa alla stregua di quanto recentemente sancito da Cass. n. 5675 del 2021) generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Va solo rimarcato che, come recentemente chiarito da Cass. n. 29056 del 2019, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poiché, in tal caso, l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. Nella specie, però, non vi è prova alcuna, né è stato specificamente dedotto dal ricorrente, di aver sottoposto all’attenzione della corte distrettuale fonti diverse da quelle richiamate da quest’ultima. E’ opportuno ricordare, infine, che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” che sia causa, per il richiedente, di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. n. 7713 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018); ii) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 4387 del 2021; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 4387 del 2021, in motivazione; Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. C). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – con il rispetto dei puntuali oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui rimasti inosservati – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 4387 del 2021; Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019).

3. Il terzo motivo denuncia il “contrasto con l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5 e art. 19, contrasto con le recenti determinazioni della Cassazione – sentenza n. 4455/2018 – omessa valutazione di un fatto decisivo rappresentato dal contratto di lavoro a tempo determinato”, censurandosi la mancata valutazione, ai fini delle norme predette, del contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare l’appellante già all’epoca della emissione della decisione di primo grado.

3.1. Questa doglianza si rivela inammissibile per effetto di quanto si è già detto in relazione al primo motivo, dovendosi solo precisare che, nel giudizio di cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013).

4. L’odierno ricorso, pertanto, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA