Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19648 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19648

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 29446 del 2014 proposto da:

T.A. e T.L., rappresentati e difesi dagli

Avvocati Alfredo Caracciolo e Claudio Rossano, con domicilio eletto

nello studio di quest’ultimo in Roma, via Nizza, n. 59;

– ricorrenti –

contro

M.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Renato

Milasi, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Giovanni

Todini in Roma, via Angelo Emo, n. 106;

– controricorrente –

e nei confronti di:

C.C.; L.C.; B.A.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data

3 giugno 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 1990, L.C. e B.A., proprietarie di un immobile ubicato in (OMISSIS), all’angolo tra (OMISSIS), confinante con un fabbricato di proprietà di Ca.Gi., convenivano in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per sentirla condannare ad arretrare il corpo di fabbrica – costruito in ampliamento del fabbricato principale – alle distanze minime tra immobili contigui, nonchè al risarcimento dei danni.

Si costituiva la convenuta, resistendo.

Interveniva volontariamente in giudizio M.L., quale successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene immobile in favore del quale era stata esperita la domanda.

Interrotto il processo per il decesso della convenuta, il processo veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi, T.A. e T.L..

Con sentenza in data 30 dicembre 2009, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda, condannando i T. ad arretrare di metri 1,75 dal confine con la proprietà di M.L. la nuova parte del loro fabbricato.

2. – Pronunciando sull’appello proposto dai T. nei confronti della L., della B. e della M. nonchè sull’appello incidentale proposto da quest’ultima, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 3 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale e l’intervento di C.C. e ha rigettato l’appello principale.

2.1. – La Corte d’appello ha respinto l’istanza di ammissione della prova testimoniale già capitolata in primo grado e l’istanza di rinnovazione della c.t.u.

Tenendo conto della c.t.u. redatta dall’ing. G., la Corte d’appello ha rilevato: (a) che il corpo aggiunto già Ca. dista dal confine con la proprietà M. m. 2,25-2,30 (in luogo dei m. 3 di cui all’art. 873 c.c.); (b) che tra i muri frontali dei due stabili la distanza è di m. 6,50; (c) che lo spazio interposto è del tutto privo di recinzione e non ha le caratteristiche minime essenziali per essere qualificabile come spazio d’isolamento “chiuso”, sicchè, ai sensi della legislazione antisismica, doveva essere osservata una distanza minima tra i fronti degli edifici de quibus (a tutela del superiore interesse pubblico alla salvaguardia dell’incolumità dei terzi) non già di soli sei metri, bensì di dieci metri.

La situazione dei luoghi – ha affermato la Corte distrettuale – era tale da imporre alla Ca. che l’edificazione del corpo aggiunto avesse luogo in posizione più arretrata rispetto alla soglia occupata, e ciò non per la sola porzione (di m. 2,55) risultante frontistante lo stabile L.- B. (e poi M.), ma per l’intera sua estensione.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, notificata il 16 ottobre 2014, A. e T.L. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 12 dicembre 2014, sulla base di due motivi.

L’intimata M. ha resistito con controricorso.

Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. 25 novembre 1962, n. 1684, art. 6, comma 3, degli artt. 1 e 4 della NTA del piano di ricostruzione di (OMISSIS) e degli artt. 12, 16.3, lettera d), e 33, delle NTA del PRG del Comune di (OMISSIS), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ci si duole che la Corte d’appello abbia risolto in senso negativo la questione più delicata della controversia, attinente alla natura e alle caratteristiche dello spazio che si frappone fra l’immobile dei ricorrenti e quello della M., ed all’applicazione della normativa regolamentare urbanistica del Comune di (OMISSIS). I ricorrenti censurano la sentenza della Corte di merito per avere sottovalutato la indispensabilità del rinnovo della c.t.u., redatta dall’ing. G. nel giudizio di primo grado, nel decidere la complessa problematica delle distanze dal confine (o fra costruzioni) anche in base alla Legge antisismica n. 1684 del 1962, specie per quanto concerne l’esigenza di verificare se, effettivamente, l’intervallo di isolamento che si frappone fra l’immobile T. e quello della M. risulti stabilmente chiuso o libero. Assumono i ricorrenti che se il giudice di secondo grado, anzichè affidare il proprio convincimento a mere congetture, avesse disposto una verifica a mezzo c.t.u. per accertare chi fra i due consulenti d’ufficio – l’ing. Mo. o l’ing. G. – avesse riferito la verità, avrebbe accertato che le chiusure provvisorie esistenti nell’intervallo di isolamento erano state trasformate in muri di cinta alti oltre due metri, compreso l’ingresso al fabbricato Ca.- T. con struttura stabile. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza sarebbe connotata da palese contraddittorietà nel contesto motivazionale e tra motivazione e dispositivo. Infatti, la Corte territoriale, mentre per un verso ha riconosciuto che il caso di specie va ricondotto nell’ambito dell’applicazione delle NTA del piano di ricostruzione, per altro verso ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che condannava i T. ad arretrare di m. 1,75 dal confine con la proprietà M. la nuova parte del loro fabbricato. Ad avviso dei ricorrenti, nell’attività di edificazione sarebbe stato pienamente rispettato il disposto delle NTA del piano di ricostruzione, che richiama la legge antisismica, la quale fissa in sei metri la larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, purchè questo risulti chiuso. Nel caso di specie, l’intervallo di isolamento tra il preesistente fabbricato Ca.- T. e la vecchia casa della M. avrebbe una larghezza complessiva di m. 6,50. L’ing. G. avrebbe inoltre erroneamente incluso il seminterrato del corpo aggiunto per cui è causa fra i piani fuori terra del manufatto, ritenendolo di quattro piani anzichè di tre, con conseguente maggiorazione delle distanze.

Il secondo mezzo (ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.) denuncia nullità del procedimento per omessa verifica dei gravi errori tecnici nell’applicare le NTA dello strumento urbanistico e nell’accertamento dell’effettiva inaccessibilità a terzi nell’intervallo di isolamento, mediante rinnovo della c.t.u.

2 – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, 30 gennaio 2004, n. 1695; Cass., Sez. 2, 22 febbraio 2011, n. 4277), le norme antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l’incolumità pubblica e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e pericolose tra fabbricati, sono integrative delle disposizioni di cui all’art. 873 c.c. e ss..

E’ stato altresì precisato che la L. n. 1684 del 1962, art. 6 nel disciplinare le attività edilizie in zone sismiche, stabilisce che la larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici non deve essere inferiore a sei metri purchè l’area frapposta sia sottratta al pubblico transito, richiedendosi, a tal fine, che lo spazio tra le costruzioni non sia adibito al transito perchè opportunamente chiuso, ed applicandosi, in caso contrario, il regime di distanze prescritto per le strade, nella misura minima di 10 metri (Cass., Sez. 2, 27 agosto 1998, n. 8505; Cass., Sez. 2, 30 gennaio 2004, n. 1695, cit.).

A tali principi la Corte d’appello si è correttamente attenuta.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che – anche applicandosi (come dedotto dagli appellanti), quanto alla disciplina delle distanze legali da rispettarsi da parte della Ca. al tempo dell’edificazione del corpo aggiunto, quella del piano di ricostruzione previgente e, quindi, in difetto di più specifiche previsioni in materia, la sola disciplina in tema di distanze dettata dalla normativa antisismica di cui alla L. n. 1684 del 1962 – “la situazione dei luoghi era tale da imporre comunque alla Ca. che l’edificazione del c.d. corpo aggiunto avesse luogo in posizione più arretrata rispetto alla soglia occupata, e ciò non per la sola porzione (di m. 2,55) risultante frontistante lo stabile L.- B. (e poi M.), ma per l’intera sua estensione”.

A tale conclusione la Corte di Reggio Calabria è pervenuta sul rilievo – logicamente argomentato in punto di fatto e tenendo conto degli esiti della c.t.u. G. (e dai suoi allegati, anche fotografici, coerenti con le identiche risultanze della c.t.u. Mo., espletata in altro giudizio) – che lo spazio interposto era ed è “del tutto privo di recinzione – precaria o stabile – o di forme d’interdizione dell’altrui fruibilità di esso (quale sito idoneo al passaggio o alla fermata o alla sosta pedonale e/o veicolare) e, quindi, agevolmente transitabile ed accessibile agli omnes, ossia non aveva (e non ha) le caratteristiche minime essenziali per essere qualificabile – sia ai sensi della normativa antisismica vigente nel 1962, sia di quella successivamente introdotta – come spazio d’isolamento “chiuso” ed anzi, in quanto assimilabile ad una “strada” del tutto liberamente percorribile, era (ed è) tale da imporre invece una distanza minima tra i fronti degli edifici de qui-bus… non già di soli sei metri, bensì di dieci”.

Con la suesposta censura, i ricorrenti si dolgono che la Corte distrettuale abbia “sottovalutato la indispensabilità del rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, redatta dall’ing. G. nel giudizio di primo grado”, “specie per quanto concerne l’esigenza di verificare se, effettivamente, l’intervallo di isolamento che si frappone fra l’immobile dei ricorrenti e quello della signora M.L., risultava, e tuttora risulti, stabilmente chiuso o libero”. Deducono che la necessità di tale indagine “si imponeva” per “chiarire i contrasti” fra le relazioni tecniche del c.t.u. ing. G. e del c.t.u. ing. Mo., e supportano questa conclusione con la trascrizione, nel corpo del ricorso, di un accertamento eseguito in data 10 luglio 2014, quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza d’appello, dall’arch. R.A.F., dal quale risulterebbe che l’intervallo di isolamento è chiuso su quattro lati. Prospettano, ancora, che la Corte di merito non si sarebbe posta “il problema della verifica a mezzo c.t.u. degli elementi tecnici e dei gravi errori posti in essere da(I) c.t.u. G. nell’applicare le NTA dello strumento urbanistico nonchè della esigenza di controllare lo stato dell’intervallo di isolamento”.

Si tratta di rilievi che non colgono nel segno.

Il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado – come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse – semprechè fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio (Cass., Sez. lav., 6 luglio 2007, n. 15263). E nella specie la sentenza impugnata espone con argomentazione congrua (v. pag. 23) le ragioni per cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione della c.t.u., spiegando che tutte le doglianze al riguardo articolate risultano o “inconducenti”, “in quanto attinenti a valutazioni o opinioni di diritto (essendo il decidente pur sempre peritus peritorum)”, o “irrilevanti” (come nel caso della doglianza concernente la descrizione del manufatto come avente quattro elevazioni), “anche alla luce delle acquisizioni evincibili dalla c.t.p. Co.”.

Quanto, poi, alla questione della chiusura o meno dello spazio d’isolamento, è da escludere che la Corte d’appello sia giunta al suindicato accertamento in fatto sulla base di supposizioni o di congetture. Al contrario, la Corte di Reggio Calabria ha considerato gli esiti della c.t.u. G. “e dei suoi allegati, anche fotografici”, coerenti con gli “identici rilievi della c.t.u. Mo.”, specificando altresì che sono mancate allegazioni o deduzioni tese a dimostrare che la situazione dei luoghi sia mutata rispetto a quella risultante al tempo degli accessi.

In questo contesto, è priva di rilievo la circostanza, sottolineata dai ricorrenti, che tanto nell’autorizzazione a costruire rilasciata dal sindaco del Comune di (OMISSIS) il 17 maggio 1976 con il n. 25 quanto nel nulla osta del Genio civile di Reggio Calabria del 27 febbraio 1976 risulti prescritto “che vengano mantenute le chiusure indicate in planimetrie in maniera di impedire il libero transito”. Infatti, il semplice fatto della presenza della indicazione prescrittiva nei titoli abilitativi non dimostra, di per sè, che la prescrizione sia stata effettivamente rispettata dalla dante causa degli odierni ricorrenti.

E’ poi inammissibile la prospettazione di una diversa situazione dei luoghi affidata dai ricorrenti alla trascrizione, nel corpo del ricorso per cassazione, di una consulenza tecnica di parte non prodotta nei pregressi gradi di merito di questo giudizio ed elaborata successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata. Nel giudizio di cassazione, infatti, dove non è consentito il riesame di elementi di fatto, non è ammesso il deposito di nuovi atti e documenti che non riguardino la nullità della sentenza impugnata, ovvero l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

E’ altresì da escludere la lamentata “palese contraddittorietà nel contesto motivazionale e tra motivazione e dispositivo”: avendo la Corte rilevato, con piena concordanza interna, che, sia applicando il piano di ricostruzione previgente e la normativa antisismica (come dedotto dagli appellanti), sia facendo applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41-quinquies, comma 1, lett. c), come integrato dal D.M. n. 1444 del 1968 (come invocato dall’appellata), in ogni caso la situazione dei luoghi, alla luce degli accertamenti esperiti, era tale da imporre alla Ca. che l’edificazione del corpo aggiunto avesse luogo, per l’intera sua estensione, in posizione più arretrata rispetto alla soglia occupata.

Nel contestare la conclusione alla quale è pervenuto il giudice del merito, i ricorrenti, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge, tendono, in realtà, anche là dove si riferiscono alla situazione del seminterrato o ai “gravi errori” che sarebbero stati posti in essere dal c.t.u. nella verifica dello stati dei luoghi, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. Sotto questo profilo i ricorrenti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invocano, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale all’esito di una motivata analisi della consulenza tecnica e di un attento esame dei rilievi nei confronti di essa rivolti, muovendo all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede, perchè involgenti apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice del merito.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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