Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19648 del 03/10/2016

Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23016/2013 proposto da:

D.L.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato

D.L.S. anche difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 12,

presso lo studio dell’avvocato LAVINIA FERDINANDI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2920/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato D.L.S.;

udito l’Avvocato LAVINIA FERDINANDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 19028 del 2004 il Tribunale di Roma rigettò la domanda di risarcimento danni proposta da D.L.S. nei confronti di Autostrade per l’Italia s.p.a.. L’attore aveva chiesto di essere ristorato dei pregiudizi subiti dalla sua autovettura in un incidente occorsogli mentre percorreva il tratto autostradale (OMISSIS), allorchè era andato a urtare contro un ostacolo metallico che ostruiva la carreggiata in modo da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza.

Con la pronuncia ora impugnata, depositata in data 21 maggio 2013, la Corte d’appello ha respinto il gravame proposto dal soccombente.

Il ricorso di D.L.S. avverso detta decisione è affidato a due motivi, illustrati anche da memoria.

Si è difesa con controricorso Autostrade per l’Italia s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 1176, 2043 e 2051 c.c., art. 67 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce che erroneamente il giudice di merito aveva escluso la natura contrattuale della responsabilità del proprietario o concessionario dell’autostrada, laddove era ormai pacifico che il pedaggio costituiva il corrispettivo della prestazione del gestore avente ad oggetto la sicurezza del percorso. Ne derivava che gravava sull’ente l’obbligo di porre in essere ogni misura a tal fine necessaria, a partire dal controllo preventivo degli automezzi che chiedevano di utilizzare l’autostrada ai quali, ove non offrissero garanzie di stabilità del carico, andava conseguentemente negato l’accesso.

1.2. Con il secondo mezzo, prospettando violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., l’esponente si duole che la Corte territoriale, dopo avere ricondotto la responsabilità della società nell’ambito dell’illecito aquiliano, ex art. 2043 c.c. e avere anzi riconosciuto la possibilità di un’applicazione della disciplina di cui all’art. 2051 c.c., non aveva ritenuto necessaria, ai fini della prova del caso fortuito, la dimostrazione dell’intervento, nella serie causale, di fattori esterni ed estranei al suo dovere di custodia, considerando invece a tal fine sufficiente quella del diligente espletamento dell’attività di vigilanza e controllo.

2. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Mette conto evidenziare che il giudice di merito, dichiaratamente prescindendo “dall’inquadramento giuridico della fattispecie”, pur nella riconosciuta rilevanza di tale profilo ai fini del riparto dell’onere della prova, ha ritenuto che la Società Autostrade avesse dimostrato di avere espletato “con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e di manutenzione” su di essa gravanti. Ha poi aggiunto, a ulteriore esplicitazione delle ragioni della scelta decisoria adottata, che il posizionamento dell’ostacolo sulla sede stradale lasciava presumere che il pericolo fosse insorto poco prima del passaggio dell’attore sul relativo tratto della carreggiata.

3. A fronte di tale percorso motivazionale, le critiche dell’esponente, nella parte in cui sono volte a contestare la qualificazione in termini di illecito aquiliano della responsabilità ascritta al gestore nonchè la ritenuta congruenza della prova del caso fortuito, difettano di decisività. Non par dubbio, invero, che il decidente ha respinto la domanda perchè, all’esito della valutazione di tutte le circostanze emerse dalla compiuta istruttoria, quali l’esaustività dei controlli praticati dal gestore e gli indici desumibili dall’analisi del teatro dell’incidente, si è convinto della sostanziale imprevedibilità della presenza, sulla carreggiata autostradale, dell’ostacolo contro il quale andò a impattare il ricorrente.

L’apprezzamento dell’ingombro metallico in termini di causa efficiente sopravvenuta e inimputabile, idonea a causare l’evento – e quindi a recidere il nesso eziologico tra il danno e l’attività concretamente esigibile dal gestore – comporta che devono ritenersi assorbite tutte le questioni in punto di distribuzione dell’onere della prova, come del resto non ha mancato di evidenziare la Curia capitolina. E invero, sia che si voglia declinare quell’attività in chiave di vigilanza contrattualmente dovuta, sia che la si voglia scrutinare in termini di custodia, la ritenuta non dominabilità del fattore di rischio rende del tutto ininfluenti le critiche in ordine alla correttezza della evocazione della fattispecie ipotetica di cui all’art. 2051 c.c., piuttosto che di quella di cui all’art. 1218 c.c., risultando comunque dimostrate, secondo un giudizio insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civ. 30 ottobre 2013, n. 24549; Cass. civ. 5 gennaio 2010, n. 25; Cass. civ. 10 febbraio 2009, n. 3251), le circostanze idonee a esonerare il debitore della prestazione da ogni responsabilità. Ed è significativo che nessun impegno critico ha dedicato l’impugnante alla confutazione della tesi del decidente circa i tempi della caduta sulla carreggiata del controverso ostacolo.

4. Quanto poi all’assunto secondo cui la società sarebbe onerata del controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedano di accedere all’autostrada, con conseguente obbligo di precluderne l’utilizzazione a quelli che non offrano sufficienti garanzie di stabilità e di sicurezza del carico, ritiene il collegio che all’obbligo del concessionario di garantire la buona manutenzione delle strade e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, non possa darsi l’estensione pretesa dal ricorrente, trattandosi di adempimenti che finirebbero per compromettere l’obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione e all’uso di siffatte strutture.

Altro sarebbe stato, naturalmente, ove l’anomalia del carico dal quale ebbe, in tesi, a sfuggire l’ostacolo contro il quale andò a impattare l’impugnante fosse stata specificamente segnalata o fosse ictu oculi visibile, essendo indubbio che l’allegazione e la prova di siffatte circostanze – idonee a fare emergere la prevenzione del fattore di rischio dal cono d’ombra del giuridicamente inesigibile – avrebbe imposto una verifica dell’evocata qualificabilità dell’inerzia della società in termini di culpa in omittendo (cfr. Cass. civ. 22 ottobre 2014, n. 22344).

Ma tanto neppure è stato dedotto dal ricorrente nè, per altro verso, emerge dalla sentenza impugnata il che oltretutto evidenzia un profilo di inammissibilità delle esposte critiche, per novità della questione.

Il ricorso è respinto.

L’impugnante rifonderà alla controparte vittoriosa le spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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