Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19647 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6370-2016 proposto da:

DIAMOND CAR SRL in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE TURPINI 113, presso lo studio

dell’avvocato RAMELLI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SILTI ROBERTO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4415/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SILTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con processo verbale di constatazione del 28.6.2005 i verificatori rilevavano che la società Diamond Car srl aveva acquistato autovetture di provenienza comunitaria attraverso soggetti interposti (nella specie la società Automaxx srl unipersonale), che agivano in evasione totale di imposte ed in frode all’Iva comunitaria.Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, con il quale riteneva indeducibile il costo complessivo di Euro 55.375 sostenuto per l’acquisto dal soggetto interposto di tre autovetture, e, per l’effetto, accertava una maggiore Ires per Euro 18.273″ una maggiore Irap di Euro 2.354 ed una indebita detrazione di Iva per Euro 11.075.

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 4233 del 2014.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 4415 del 28.7.2015. In particolare il giudice di appello riteneva l’indetraibilità dell’Iva in quanto la società non aveva assolto l’onere di provare “il proprio non coinvolgimento nell’attività fraudolenta, provando di aver approntato una normale diligenza per non incorrere in una responsabilità comunque prevista anche per mera colpa”; riteneva l’insussistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette anche dopo la novella introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8.

Contro la sentenza di appello la società Diamond Car srl propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia:”Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia sulla eccepita nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione all’avviso di accertamento di atti formati dalla Agenzia delle Entrate non allegati al P.V.C.) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”.

2. Il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 “, motivo formulato in via subordinata, qualora il primo motivo sia ritenuto infondato sul rilievo che i giudici abbiano implicitamente rigettato l’eccezione di nullità di cui al precedente motivo di ricorso.

I motivi primo e secondo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 2 n. 20718 del 13/08/2018). Nel caso in esame risulta che il giudice di appello ha preso in considerazione l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione di atti richiamati contenuta nelle controdeduzioni della società (eccezione espressamente riportata nella parte motiva della sentenza impugnata), e l’ha implicitamente rigettata, con conseguente insussistenza del vizio di omessa pronuncia, avendo confermato la legittimità (e fondatezza) dell’atto impositivo sulla base del contenuto del processo verbale di constatazione richiamato o riportato.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso. Premesso che la comminatoria della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione è prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600l, art. 42, e non dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, che non contiene alcuna previsione sanzionatoria, il vizio di legge denunciato non sussiste. Il citato art. 42, comma 2, ult. periodo, dopo avere stabilito l’obbligo di allegazione degli atti menzionati nell’avviso che non siano già noti al contribuente, prevede, quale forma equivalente alla allegazione, la riproduzione nell’avviso del contenuto essenziale dell’atto richiamato. Nel caso in esame, dal processo verbale di constatazione notificato alla Diamond srl, riprodotto dalle parti, risulta che in esso sono state trasfuse le ragioni per cui l’Ufficio ha ritenuto che taluni fornitori della Diamond fossero meri soggetti interposti con finalità di evasione dell’Iva intracomunitaria, senza necessita di ulteriormente allegare, a pena di nullità, anche i verbali di verifica notificati alla società interposta.

3.11 terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, Direttiva 2006/112/CE, art. 168 e dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di esercizio del diritto alla detrazione rispetto ad operazioni che l’Autorità fiscale nazionale presume essere soggettivamente inesistenti (artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”.

Il motivo è infondato. Questa Corte, recependo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ha affermato che, in tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune Europeo, come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11), e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fatturante, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare), detto onere può esaurirsi, attesa l’immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale (Sez. 5, Sentenza n. 24426 del 30/10/2013 Sez. 5 Sentenza n. 10120 del 21/04/2017). Trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, (la società effettiva committente interpone tra sè ed il fornitore conunitario la società cartiera) il giudice di appello ha ritenuto correttamente che la società dovesse dimostrare la propria buona fede, vale a dire di non essere stata in grado di sapere, nonostante l’uso della diligenza e professionalità mediamente esigibile da un operatore commerciale, che il soggetto al quale si rivolgeva non era il reale fornitore delle autovetture ma un soggetto-schermo, ed ha reputato, esprimendo un giudizio di merito, che tale prova non era stata fornita.

4.11 quarto motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”, in quanto il giudice di appello ha ritenuto l’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate dalla società Automaxx srl, ammettendo presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Ti motivo è inammissibile. Anche se prospettato in termini di violazione di legge, la doglianza si risolve in una censura di merito, inammissibile in questa sede, con la quale si chiede al giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nell’apprezzamento della rilevanza probatoria degli indizi da esso scrutinati.

5. Il quinto motivo denuncia:”Nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62″, per violazione del giudicato interno poichè la C.T.R. non ha rilevato che l’Ufficio aveva prestato acquiescenza, non contestandola, alla circostanza che le autovetture acquistate dai soggetti presunti interposti erano state rivendute a prezzi di mercato e non a prezzi inferiori.

Il motivo è infondato. L’appello dell’Ufficio ha avuto ad oggetto l’intero contenuto della sentenza di primo grado (totalmente favorevole alla contribuente), di modo che non sussiste alcuna parte decisoria della sentenza rispetto alla quale possa dirsi che l’Ufficio appellante abbia prestato acquiescenza totale o parziale art. 329 c.p.c., comma 2. La questione del prezzo di acquisto delle autovetture (avvenuto a prezzi di mercato) non individua un capo autonomo della sentenza suscettibile di passaggio in giudicato per acquiescenza, ma costituisce una semplice argomentazione su cui le parti hanno dibattuto ai fini della valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo della buona fede, richiesto ai fini del riconoscimento della detraibilità dell’Iva documentata con fatture soggettivamente false.

6.11 sesto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 537 del 1997, art. 14, comma 4-bis, D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 2697 c.c. e art. 109 TUIR, comma 1 e 2 (artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62), nella parte in cui ha negato la deducibilità dei costi, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, sul rilievo che la società non aveva provato l’effettività operazioni di acquisto delle autovetture mentre non vi era contestazione sulla effettiva esistenza di tali operazioni.

7.11 settimo motivo denuncia:” “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 537 del 1997, art. 14, comma 4-bis, del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 2697 c.c. e art. 109 TUIR, comma 1 e 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62), nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova dell’inerenza dei costi nonostante la mancanza di contestazione sul punto.

8. L’ottavo motivo denuncia:”Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62″ nella parte in cui il giudice di appello non ha considerato provata l’esistenza ed inerenza dei costi di acquisto delle autovetture poi vendute dalla Diamond, mentre tali circostanze non erano mai state contestate dall’Ufficio.

I motivi sesto e settimo sono fondati, con assorbimento dell’ottavo motivo. E’ pacifico che l’Ufficio ha contestato la fattispecie di fatture emesse per operazioni inesistenti in senso soggettivo, in quanto riferivano l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (nella specie le fatture della società Automaxx indicavano la società emittente come fornitrice dei veicoli, mentre il fornitore effettivo era il soggetto estero). L’Ufficio quindi non contesta l’esistenza delle operazioni di acquisto delle autovetture da parte Diamond Car srl (che successivamente le ha vendute ai propri clienti), nè l’inerenza del costo trattandosi di società che esercita propriamente il commercio di autovetture. Ne discende che il giudice di appello, in presenza del dato pacifico relativo alle esistenza oggettiva delle operazione di compravendita delle autovetture e alla fittizietà delle fatture in senso solo soggettivo” avrebbe dovuto fare applicazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, convertito nella L. 26 aprile 2012 n. 44, secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la indeducibilità dei costi e delle spese è limitata a quelli “direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo”, disposizione che, secondo la Relazione di accompagnamento al testo normativo, si traduce nella deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi e delle spese che riguardano operazioni commerciali di per sè lecite, ma in cui la fattura riferisce l’operazione economica a soggetto diverso da quelli che ha effettuato effettivamente la cessione del bene o la prestazione del servizio, fermo restando la necessaria verifica della sussistenza dei requisiti di certezza, inerenza e determinazione richiesti in via generale dall’art. 109 TUIR per la deduzione dei componenti negativi del reddito di impresa. (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 24426 del 30/10/2013; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17788 del 06/07/2018).

In accoglimento dei motivi sesto e settimo, assorbito l’ottavo motivo, rigettati il primo, secondo, terzo e quinto, dichiarato inammissibile il quarto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie i motivi sesto e settimo, assorbito l’ottavo, rigetta i motivi primo, secondo, terzo e quinto, dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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