Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19647 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. I, 16/09/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 16/09/2010), n.19647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 45,

presso l’avv. Buccellato Fausto, che lo rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PALERMO, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Palermo in data 26 agosto

2008, nel procedimento iscritto al n. 11696/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2010 dal relatore, cons. Stefano Schiro’;

udito, per il ricorrente, l’avv. Fausto Buccellato che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. A.K., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto in data 26 agosto 2008, con il quale il Giudice di pace di Palermo ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 8 luglio 2008, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b);

1.1. la Prefettura intimata non svolto difese;

OSSERVA:

2. il Giudice di Pace di Palermo ha respinto il ricorso, affermando, tra l’altro, che l’istanza per la conversione del titolo di rilascio del permesso di soggiorno scaduto avrebbe dovuto essere proposta prima della scadenza del permesso in vigore, soprattutto perche’ risultava in atti che il K. aveva ottenuto un contratto di lavoro domestico gia’ dal marzo 2008, ossia tre mesi prima della scadenza del permesso medesimo;

3. con i quattro motivi di ricorso, congiuntamente considerati in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, affermando che il provvedimento di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. b) non puo’ legittimamente essere emesso prima che siano decorsi sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, termine nel quale lo straniero puo’ presentare istanza di rinnovo;

4. la complessiva censura appare manifestamente fondata; e’ pacifico in atti che il permesso di soggiorno del ricorrente e’ scaduto l’11 giugno 2008 e che il decreto di espulsione e’ stato emesso in data 8 luglio 2008, dopo ventisette giorni da detta scadenza e quando lo straniero si e’ recato in Questura per chiedere il rinnovo del permesso; al riguardo si osserva che il provvedimento di espulsione dello straniero contemplato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) consegue al caso di indebito trattenimento in Italia dello straniero stesso, che, titolare di permesso di soggiorno scaduto da piu’ di sessanta giorni, non ne abbia chiesto il rinnovo entro il predetto termine e che l’unico onere gravante sullo straniero e’ quello di presentare la domanda di rinnovo entro il termine suddetto, mentre sino alla decisione sulla sua domanda nessun provvedimento espulsivo puo’ essere legittimamente adottato (Cass. 2002/8044; 2005/15329; 2005/23215);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

considerato che le argomentazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso e all’annullamento del decreto impugnato;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’opposizione proposta da A.K. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 8 luglio 2008, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e con l’annullamento di detto provvedimento di espulsione alla luce dei principi in precedenza enunciati;

le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza; essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da A.K. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 8 luglio 2008, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e annulla detto provvedimento.

Pone a carico del Prefetto di Palermo la refusione in favore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.300,00, di cui Euro 400,00 per diritti ed Euro 100 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, e di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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