Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19646 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19646 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 11412-2017 proposto da:
ANTONUCCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
PARENTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente

avverso la sentenza n. 6453/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/10/2016;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Ron partecipata cl 04/07/2018 dl Consigliere Do. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Giuseppe Antonucci propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione
del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per
l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Antonucci assume la violazione e falsa
applicazione dell’art. 330 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 4
c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il
contribuente appellato avesse ricevuto regolare notifica
dell’atto di gravame proposto ex adverso;
che, col secondo, il ricorrente invoca omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti,
in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di
considerare che sil custode giudiziario aveva concesso in
locazione l’immobile esecutato, percependone personalmente il
canone;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso, eccependo
l’inammissibilità del ricorso per tardività;

Ric. 2017 n. 11412 sez. MT – ud 04-07-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che tale eccezione è infondata, poiché il ricorso risulta
rwtificato il 26 apgile 2017, l’ultimgz giorno utile, e art. 327
c.p.c.
che il primo motivo è fondato;
che, in esito all’esame del fascicolo di merito, emerge come il

domiciliato “presso e nello studio dell’avv. Gaetano Tripaldi in
Roma, via Vito D’Ancona 14”;
che di tale domiciliazione da atto la stessa decisione della CTP;
che il gravame risulta notificato, oltre che all’Antonucci
personalmente, anche all’avv. Tripaldi, ma presso l’indirizzo di
via Bruno Molaioli 39, senza che vi sia alcuna spiegazione sul
perché la notifica non sia stata previamente tentata presso
l’indirizzo di via Vita D’Ancona 14 e senza che il difensore
l’avesse ricevuta personalmente, essendosi la notifica
perfezionata per compiuta giacenza;
che, avanti la CTR, l’appellato non si è costituito;
che la notifica dell’impugnazione alla parte personalmente e al
procuratore costituito nel grado precedente, ma non nel
domicilio eletto nel corso del giudizio, è idonea ad instaurare
validamente il contraddittorio, sanando i vizi della notifica, se
determina la costituzione in giudizio del destinatario della
notifica;
che, pertanto, in tema di contenzioso tributario, la notifica
dell’appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale,
invece che presso lo studio del procuratore costituito e
domiciliatario per il primo grado di giudizio, è nulla per
violazione dell’art. 330 c.p.c., applicabile – nella parte in cui
impone di eseguire la notifica dell’impugnazione non
direttamente alla controparte, ma nel domicilio eletto ex art.
170 c.p.c. – in virtù del richiamo di cui agli artt. 1, comma 2, e
Ric. 2017 n. 11412 sez. MT – ud. 04-07-2018
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contribuente, all’atto della proposizione del ricorso, si fosse

49 del d.lgs. n. 546 del 1992: ne consegue, in caso di omessa
cckstituzione dell’auellato, la necesaria rinnovazion ex art.
291 c.p.c. (Sez. 5, n. 8426 del 31/03/2017);
che la suddetta nullità, ove non sanata dalla costituzione del
convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la

grado (Sez. 5, n. 4233 del 17/02/2017);
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2018
Il Pr sidente

cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari

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