Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19646 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 197-2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA,

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3269/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/05/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 25439 del 2015, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da M.M. contro la cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.A. a seguito di controllo automatizzato e relativa ad IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 1998.

Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Le intimate non hanno svolto difese.

Con apposita istanza, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.

Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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