Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19646 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. I, 09/07/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 09/07/2021), n.19646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18145/2019 r.g. proposto da:

T.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Sergio

Antonelli, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla

Via Premuda n. 1/A;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositata in

data 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza pubblicata il 3 dicembre 2018, la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame promosso da T.M. contro l’ordinanza resa, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex artt. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 dal Tribunale di quella stessa città il 20 aprile 2017, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. In particolare, quella corte, premettendo che il giudice di prime cure aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente protezione, perché non adeguatamente circostanziato e comunque intriso di contraddizioni, ha evidenziato, con riguardo alla censure ivi prospettate: i) quanto al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, che “…le facilitazioni probatorie accordate al richiedente non riguardano anche l’allegazione dei fatti che giustificherebbero la protezione internazionale. Nell’atto di appello manca, al di là di un generico rinvio alle dichiarazioni del richiedente, l’esposizione delle circostanze nelle quali consisterebbe la persecuzione primaria subita in patria…”; ii) circa il diniego della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che non ne sussistevano i relativi presupposti anche tenuto conto della effettiva situazione socio politica del Paese ((OMISSIS)) di provenienza dell’appellante.

2. Avverso la menzionata sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

2. Il Collegio rileva che, successivamente alla comunicazione relativa alla fissazione dell’adunanza camerale, è pervenuto in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione del T. e del suo difensore.

2.1. Esso, dunque, può considerarsi conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. (non essendone dovuta la notifica alla controparte rimasta intimata) ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 art. 1, comma 17, (cfr. Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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