Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19646 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20998/2013 proposto da:

TRADE FRANCHISING TEAM DI N.F. & C SAS, (OMISSIS) in

persona dell’omonimo accomandatario, F.N. (OMISSIS),

V.A. (OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA

RIANNA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA PARENTE, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COFACE COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1955/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2009 la Trade Franchising Team s.a.s., di N.F. e C., in persona del socio accomandatario F.N., quest’ultimo anche in proprio, convennero in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti l’illegittimo comportamento che ha determinato il fallimento dell’iniziativa imprenditoriale per la quale era stato concesso un contributo finanziario, garantito da polizza fideiussoria della Viscontea, nonchè per sentire annullare la polizza fideiussoria e dichiarare non dovuta alla assicuratrice alcuna somma da questa eventualmente sborsata in favore della Regione Campania. Esposero gli attori che avevano ottenuto, in forza di Delib. della Giunta Regionale della Campania un contributo finanziario di Lire 557.900.000 destinato al sostegno della realizzazione di un franchising di servizi nel settore della ristorazione veloce, e di aver ricevuto un’anticipazione di Lire 41.500.000, in forza della garanzia prestata dalla Viscontea s.p.a.. Esposero anche di non aver potuto ottenere alcuna autorizzazione amministrativa per l’apertura del punto pilota del loro sistema di franchising e che perciò avevano comunicato alla Regione di essere costretti a rinunciare al concesso contributo. Precisarono che la responsabilità della Regione si fondava sulla violazione degli obblighi nascenti dalla normativa comunitaria di riferimento, dalla stessa normativa regionale, dalla violazione delle regoli comportamentali di buona fede correttezza e piena collaborazione che alla Regione incombevano a seguito dell’approvazione del progetto imprenditoriale.

Si costituì, tra gli altri, V.A., terza chiamata, quale coobbligata insieme al F., delle somme eventualmente dovute alla Regione, che assunse la stessa posizione difensiva degli attori.

Il Tribunale di Napoli con la sentenza numero 1035/2008 rigettò la domanda degli attori ritenendo non provato l’an delle pretese creditorie.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1955 del 6 giugno 2012. La Corte ha, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarato estinta la polizza assicurativa rilasciata dalla Viscontea s.p.a., ha confermato nel merito la sentenza del Tribunale.

3. Avverso tale decisione, la Trade Franchising Team s.a.s., di N.F. e C., F.N. e V.A. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso la Regione Campania.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono “errores in judicando: violazione o falsa applicazione della L.R. Campania n. 28 del 1993 e del Regolamento di attuazione”.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione o falsa applicazione di norme comunitarie del trattato UE e di Regolamenti Comunitari”.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 2 Cost.; violazione dell’art. 117 Cost.”.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione del diritto soggettivo dell’impresa alla percezione ed all’utilizzo del contributo concesso ai sensi della L.R. Campania n. 28 del 1993”.

5. Coni quattro motivi i ricorrenti sostengono che una volta che la società è divenuta titolare del diritto soggettivo all’utilizzo del contributo pubblico attribuitole correttamente dalla regione Campania in virtù della L.R. n. 28 del 1993, è stata da questa poi abbandonata perchè ha omesso di assumere quei provvedimenti che la specificità dell’impresa esigeva, non consentendo così la realizzazione del programma produttivo. Nè la Regione Campania, resa edotta del fatto che il sindaco di (OMISSIS) non aveva voluto rilasciare l’autorizzazione necessaria per l’apertura dell’attività, si sia attivata per consentire la concreta è completa finalizzazione del contributo pubblico cofmanziato ed evitare così la distruzione dell’impresa. Con tale comportamento è venuta meno agli obblighi incombenti sulla stessa Regione nei confronti dell’Unione Europea. La Regione Campania, invece, avvalendosi del potere normativo, regolamentare ed amministrativo avrebbe potuto e dovuto intervenire per costituire i presupposti autorizzativi del punto Pilota del progetto della società quale momento determinante per l’avvio del programma produttivo ritenuto congruo dalla stessa regione e, perciò, meritevole dell’agevolazione finanziaria co-finanziata. Il fatto poi che la società abbia rinunciato al beneficio, ciò non comporterebbe alcun effetto abdicativo rispetto ai diritti soggettivi nascenti dal provvedimento regionale di attribuzione dei benefici finanziari.

Pertanto, ha errato il giudice del merito laddove ha ritenuto che le affermazioni degli appellati ed il notevole richiamo alla normativa regionale comunitaria siano inconferenti perchè la legge regionale di cui trattasi si ispira proprio a quella normativa con la conseguenza che la sua inosservanza determina la violazione o falsa applicazione di tale legge regionale. E ancora ha errato il giudice dell’appello ritenendo che, da un lato, la società avrebbe potuto acquistare sul libero mercato la licenza di somministrazione di alimenti e bevande e, dall’altro, non avrebbe fornito alcuna prova di aver richiesto, o essersi comunque attivata per ottenere, la licenza di commercio necessaria per l’apertura del punto pilota.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, perchè strettamente connessi, e sono tutti infondati.

I ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza la quale ha affermato che la regione Campania, in base alla documentazione agli atti, sembrerebbe avere avuto notizia delle difficoltà della società solo e direttamente con la comunicazione della rinuncia al contributo avvenuta in data (OMISSIS). Rinuncia che non faceva alcun riferimento a specifici inadempimenti della Regione ma era motivata con la ritenuta irrealizzabilità del progetto a seguito della riduzione degli importi fmanziabili operata dal nucleo di valutazione. Tra l’altro a tale riduzione la società aveva aderito con dichiarazione resa in data (OMISSIS). Pertanto, solo successivamente a tale rinuncia la regione Campania ha proceduto alla revoca del contributo.

Ora è innegabile che la sopradetta rinuncia motivata come sopra detto quindi non interpretabile come vorrebbero i ricorrenti) altro non è che una inequivoca manifestazione di volontà da parte della società e che interromperebbe il nesso causale tra evento e danno, sempre laddove quest’ultimo si fosse realizzato. In ogni caso la revoca al contributo è stato un atto dovuto, posto in essere dalla regione conseguente alla rinuncia.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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