Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19645 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19645 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 11409-2017 proposto da:
SCOTTI GALLETTA ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato da sè medesimo e dall’avvocato MARCO SCOTTI
GALLETTA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CE. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA; VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 2520/17/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
17/03/2017;

j5-8-

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non pqrtecipata del 04407/2018 dal Corvigliere Dott. MAIJR0
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’avv. Antonio Scotti Galletta propone ricorso per
cassazione nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo
appello contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato
l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di
accertamento per estimi catastali, riferito all’anno 2014;
Considerato:
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, col primo, l’avv. Scotti Galletta invoca violazione per
omessa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento al
presupposto di cui all’art. 11 D.Lgs. n.514/1948, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR non si sarebbe posta il
problema dell’onere della prova del fine di lucro, che pure
incombeva sull’Agenzia delle Entrate;
che, col secondo, il contribuente denuncia falsa applicazione
del DPR n. 1142/1949 nonché dell’art. 11 D.Lgs. n. 514/1948,
ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe
erroneamente ritenuto legittimo l’inserimento dell’immobile
nella categoria D/6, senza che controparte avesse dimostrato
lo scopo di lucro dell’unità immobiliare, finendo per assimilare i
campetti destinabili solo ad attività sportiva privata del
proprietario con i campi da tennis destinati ai consumatori;

Ric. 2017 n. 11409 sez. MT – ud. 04-07-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che,

col

terzo,

il

ricorrente

assume

violazione

per

disappVazione dell’art.„7 I. n. 212/20,Q0 e 112 in
relazione all’art.360 n. 3 e 5 c.p.c, giacché la sentenza
impugnata avrebbe omesso di prendere posizione in ordine alla
richiesta di consulenza tecnica, per la verifica delle

che, con il quarto, il deducente afferma la violazione dell’art.
112 c.p.c., per aver mancato di esaminare il terzo motivo
dell’appello, concernente la contestazione dei criteri posti a
base della stima diretta;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che, per ragioni di priorità logica, devono essere trattati il terzo
ed il quarto motivo;
che il terzo motivo è fondato;
che, invero, a fronte di una richiesta istruttoria ben precisa (la
disposizione di una CTU), la CTR non ha motivato alcunché in
proposito;
che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica
d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale,
tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto
dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti (Sez.
1, n. 17399 del 01/09/2015);
che il quarto motivo è altrettanto fondato;
che, infatti, la decisione impugnata non si è espressamente
pronunziata sugli elementi portati dal contribuente ,per
contestare i criteri utilizzati dall’Ufficio per la stima diretta;
che, conseguentemente, i primi due motivi restano assorbiti;
che, nella specie, la CTR dovrà eseguire un esame della
struttura, desumendo da ciò la sua destinazione funzionale e
produttiva, e, dunque, l’eventuale scopo di lucro della
medesima, sulla scorta degli elementi offerti dall’Ufficio a
Ric. 2017 n. 11409 sez. MT – ud. 04-07-2018
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caratteristiche oggettive dell’immobile;

sostegno della pretesa ed attenendosi ai principi, elaborati da
questaCorte, secondo il provvedimeto di attribuzi9ne
della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che
inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, in una prospettiva
di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive

della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a
produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al
concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione
funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle
potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina
urbanistica (Sez. 5, n. 12025 del 10/06/2015);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso,
assorbiti il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2018
Il Presid nte

e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale

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