Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19645 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6775-2015 proposto da:

GROS RIVIERA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati PARRELLA

DOMENICO, VARRICCHIO SABRINA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso

lo studio dell’avvocato BASILE GAETANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE ROSA SEVERINO ANIELLO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7210/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BASILE che ha chiesto il

rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di notificazione di cartella di pagamento non opposta, Equitalia Polis spa notificava alla società Gros Riviera srl una intimazione di pagamento della somma di Euro 447.945, dovuta per tributi erariali a seguito di condono ex L. n. 289 del 2002.

Contro l’intimazione di pagamento la società proponeva ricorso eccependo la nullità della notificazione della prodromica cartella di pagamento. Con sentenza n. 454 del 2013 la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullità della notificazione della pregressa cartella di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza n. 7210 del 21.7.2014. Il giudice di appello rilevava che la cartella di pagamento non conteneva l’indicazione del nominativo e della residenza della persona fisica legale rappresentante della persona giuridica, e pertanto doveva ritenersi legittimo il ricorso alla procedura di notificazione prevista dall’art. 140 c.p.c..

Contro la sentenza di appello Gros Riviera srl propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Equitalia Sud spa resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.II primo motivo denuncia: “Violazione dell’art. 111 Cost. violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui ha ritenuto correttamente effettuata la notificazione della cartella di pagamento alla società con personalità giuridica, limitandosi ad aderire acriticamente alla tesi dell’appellante e senza spiegare le ragioni per cui ha superato le eccezioni della parte appellata.

Il motivo è inammissibile per intrinseca contraddittorietà poichè sussume il vizio denunciato entro il parametro della violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur deducendo un vizio che riferisce alla mancanza di motivazione. Ritenendo che il motivo, a prescindere dalla sussunzione entro il parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sui sostanzi nella denuncia di una vizio della motivazione, esso è ugualmente inammissibile poichè il vizio della motivazione deve riguardare una questione di fatto e non di diritto. Secondo questa Corte la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto. Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017)

2.11 secondo motivo denuncia:”Omessa rilevazione del giudicato interno-Violazione dell’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, nella parte in cui la C.T.R.non ha rilevato che la sentenza di primo grado non era stata impugnata nella parte in cui aveva affermato che l’atto da impugnare conteneva l’indicazione della persona fisica che rappresentava l’ente.

Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la C.T.R. ha espressamente rilevato che l’Agenzia delle Entrate appellante aveva dedotto che l’atto da notificare (cartella di pagamento) non conteneva l’indicazione della persona legale rappresentante della società destinataria; pertanto la questione era stata devoluta al giudice di appello che sul punto si è pronunciato riformando la decisione del giudice di primo grado, avendo rilevato che “l’opposto atto impositivo non riporta il nominativo del legale rappresentante della società Gros Riviera srl”.

3.11 terzo motivo denuncia:”Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, id est della circostanza che l’atto da notificare conteneva l’indicazione della persona fisica che rappresentava la società-Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 1 comma n. 5 cod.proc.c.iv “.

Il motivo è infondato per le ragioni già indicate nell’esame del precedente motivo di ricorso.

4. Il quarto motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 140 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cuila C.T.R. ha ritenuto legittimo il ricorso alla notificazione ex art. 140 c.p.c. nei confronti di una persona giuridica.

Il motivo è infondato. Premesso che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, questa Corte ha stabilito che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 c.p.c., comma 1. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo art. 145 c.p.c., comma 3, e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138,139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 c.p.c., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune. (Sez. 5, Sentenza n. 15856 del 07/07/2009: Sez. 5, Sentenza n. 1206 del 20/01/2011)

A tale principio si è correttamente attenuto il giudice di appello, avendo verificato che, a seguito della irreperibilità della società contribuente nel Comune dell’ultimo domicilio fiscale conosciuto, l’Ufficio ha proceduto alla notificazione a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 mediante affissione all’albo del Comune dell’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c..

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore di Equitalia Sud spa, liquidate in Euro 10.000 oltre Euro 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge (Iva e CPA).

Ai sensi bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1 – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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