Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19645 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 03/10/2016), n.19645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15140/2013 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO CUOMO ULLOA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. ANGELA

MERICI 16, presso lo studio dell’avvocato ALVARO SPIZZICHINO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO CIMINO,

GIUSEPPE CIMINO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1079/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato EMANUELA ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia ha ad oggetto la responsabilità professionale dell’avv. P.G. per aver fatto scadere i termini di impugnazione del ricorso in Cassazione, dichiarato poi inammissibile, proposto da L.A. per ottenere il risarcimento del danno da lesioni subite nel corso di un incidente sul lavoro. Pertanto nel 2004 il L. convenne in giudizio l’avv. P. al fine di sentirlo condannare per responsabilità professionale al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Genova con la sentenza numero 3191/2006, dichiarata la contumacia dell’avv. P. rigettò la domanda dell’attore perchè sfornita di prova.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1079 del 3 novembre 2012. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che se l’avv. P. avesse presentato tempestivo ricorso in cassazione e quindi avesse adempiuto diligentemente al proprio dovere professionale l’attore avrebbe ottenuto quel vantaggio cui aveva diritto. Quindi ha condannato il convenuto al pagamento a favore del L. della somma di Euro 110.414,86 oltre gli interessi legali su detto importo dall’1 ottobre 2012 al dì dell’effettivo saldo. Ha rigettato l’appello incidentale del P..

3. Avverso tale decisione, l’avv. P.G. propone ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria L.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “inesistenza o, in subordine, la nullità della sentenza della Corte d’Appello n. 1079/2012 nonchè dei procedimenti e degli atti successivi alla inesistente ovvero invalida e/o inefficace iscrizione a ruolo della causa n. R.G. 3228/04 promossa davanti al Tribunale di Genova dal sig. L.A. con atto di citazione notificato il 1 marzo 2004 all’avv. P.G. (art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4)”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “inesistenza o, in subordine, nullità della sentenza della Corte d’Appello n. 1079/2012 nonchè dei procedimenti e degli atti successivi alla inesistente iscrizione della causa n. R.G. 3228/2004 promossa davanti al Tribunale di Genova dal sig. L.A. con atto di citazione notificato il 1 marzo 2004 all’avv. P.G. (art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4). Violazione delle norme che disciplinano la cancellazione e l’estinzione (artt. 171 e 307 c.p.c.) nonchè violazione del diritto di difesa del convenuto (artt. 24 e 111 Cost., art. 101 c.p.c.)”.

Con i due motivi lamenta il ricorrente che l’avv. M. (avvocato del L.) decedeva alle ore 8.20 del (OMISSIS) giorno in cui alle ore 11,42 fu depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova la nota di iscrizione a ruolo per effetto della quale il Tribunale ritenne avvenuta la costituzione dell’attore. Quindi la Corte d’appello avrebbe errato perchè dopo aver correttamente ritenuto inesistente la costituzione dell’attore a causa del decesso dell’avvocato difensore ha poi deciso nel merito la causa. Inoltre ha ritenuto che l’eccezione di estinzione doveva essere formulata quale prima difesa dalla parte, immediatamente dopo il verificarsi della relativa causa (art. 307 c.p.c.). Quindi il P. costituendosi per la prima volta in appello (in primo grado era rimasto contumace) ha chiesto l’estinzione del processo quando però non era più consentita la proposizione dell’eccezione di estinzione non dichiarata nel grado di giudizio in cui era rimasto contumace.

Sostiene, invece, il ricorrente che a) nel caso di specie non si trattava di estinzione ma bensì di un vizio attinente alla procedibilità del giudizio e dunque rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio e b) che il principio enunciato dal giudice a riguardo non poteva essere applicato al caso di specie in quanto presupponeva che il convenuto contumace fosse posto in condizione di costituirsi nel grado del giudizio. Mentre, non gli era stato notificato alcun atto, nè di riassunzione nè di rinnovazione della citazione, dopo la notificazione dell’originario atto di citazione, della quale era stata accertata l’inesistente iscrizione a ruolo.

Si tratterebbe quindi di violazione del diritto di difesa, posto che il convenuto potrebbe anche non costituirsi confidando nella cancellazione della causa dal ruolo.

I motivi che possono essere congiuntamente trattati e sono entrambi infondati.

Infatti, il giudice del merito ha applicato correttamente il principio di questa Corte secondo cui la mancata riassunzione del giudizio nei termini avanti al giudice dichiarato competente comporta ai sensi dell’art. 307 c.p.c., l’estinzione del processo che deve però essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata nello stesso grado di giudizio prima di ogni altra difesa. Conseguentemente deve ritenersi tardivamente sollevata tale eccezione qualora essa sia stata dedotta per la prima volta in sede di appello, anche se la pane sia rimasta contumace in primo grado (ex plurimis Cass. n. 1185/2007; Cass. n. 5029/1998; Cass. n. 550/96).

Tra l’altro la tesi prospettata dal ricorrente non tiene conto che l’atto di citazione gli era stato ritualmente notificato (circostanza incontestata), sicchè egli avrebbe avuto l’onere di costituirsi ed eccepire l’invalidità dell’iscrizione.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Si duole l’avv. P. che la Corte territoriale ha omesso di considerare il fatto decisivo, per l’affermazione della responsabilità professionale, e controverso tra le parti consistente nella prognosi circa l’esito fausto del giudizio non diligentemente coltivato. In particolare, non sono state esaminate le circostanze integranti il caso fortuito che avrebbe dovuto essere valutato al fine di verificare la probabilità di esito positivo dell’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei confronti della Società autostrade e la, conseguente, possibile sussistenza della responsabilità professionale del difensore.

Il motivo è inammissibile laddove, censurando come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà prospetta una serie di questioni di fatto, ed in particolare, sul giudizio prognostico effettuato dal giudice del merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “in subordine. Violazione dell’art. 1223 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., comma 3; art. 2729 c.c., e art. 116 c.p.c., nell’attribuzione alla pretesa condotta omissiva dell’avv. P. l’effetto di causa immediata e diretta del danno lamentato dal sig. L.A. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). E in ulteriore subordine la violazione dell’art. 1223 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., comma 3; art. 116 c.p.c., nella quantificazione del danno riconosciuto al sig. L.A. quale conseguenza della condotta omissiva dell’avv. P. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Si duole l’avv. P. che la decisione impugnata è errata nella parte in cui viene riconosciuta la sua responsabilità professionale ed attribuendo, alla sua condotta, l’effetto di causa immediata del danno lamentato dal L..

Tali errori, secondo la tesi del ricorrente, si rinvengono nella ricostruzione della fattispecie, effettuata dal giudice del merito a) in particolare nella applicazione delle norme che regolano il regime probatorio dei fatti costitutivi della domanda proposta dal L. oltre che della fondatezza della sua pretesa nei confronti della Società Autostrade b) della sussistenza del nesso causale della condotta del ricorrente e il danno lamentato dal L..

Lamenta anche che la sentenza sia viziata sotto il profilo dell’accertamento e della quantificazione del danno lamentato dal sig. L..

Il motivo è infondato.

L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). Ed il giudice del merito ha con congrua e logica motivazione scevra da vizi logico-giuridici motivato sul giudizio prognostico e controfattuale che è alla base dell’accertamento della responsabilità del professionista.

La parte, invece, del motivo relativo al quantum del risarcimento liquidato è inammissibile perchè generico.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà arto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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