Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19644 del 24/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19644 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 23898-2016 proposto da:
AMBROSIO PASQUALINO FELICE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato
SILVIO CRAPOLICCHIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALESSANDRO PACE;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, -elettivamente domiciliata in ROMA; VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2340/44/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
11/03/2016;
Data pubblicazione: 24/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non prtecipata del 04407/2018 dal Con,sigliere Dott. MN_JR0
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
con motivazione semplificata;
che Pasqualino Felice Ambrosio propone ricorso per cassazione
nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile il
suo appello contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto
parzialmente il ricorso del contribuente;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il contribuente invoca violazione e falsa
applicazione degli artt. 53, 58 e 61 D.Lgs. n. 546/1992 e
dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’atto di
appello avrebbe specificato che i motivi di doglianza
concernevano le operazioni di versamento non ritenute
giustificate dalla CTP di Napoli, anche integrate attraverso le
successive memorie aggiuntive;
che, col secondo,
il
ricorrente deduce la nullità del
procedimento e della sentenza, nonché l’omesso esame delle
contestazioni del ricorrente e della documentazione e la
violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5
c.p.c., giacché, diversamente dalle conclusioni della CTR,
l’Ambrosio avrebbe chiaramente dedotto che l’errore attribuito
al giudice di primo grado sarebbe consistito nelle operazioni di
versamento reputate non giustificate;
che l’intimata non si è costituita;
Ric. 2016 n. 23898 sez. MT – ud. 04-07-2018
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
che il primo motivo è immeritevole di accoglimento;
che bq sentenza innugnata fonda la declaratoria di
inammissibilità sul difetto di specificità dei motivi, in violazione
dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, che solo nelle successive
memorie del 19 febbraio 2016 sarebbero stati adeguatamente
che il motivo di ricorso, oltre ad essere – a sua volta – del tutto
generico, giacché non riproduce il contenuto del corrispondente
motivo di gravame, né indica il riferimento a pagine o numeri
dell’appello (Sez. 5, n. 12664 del 20/07/2012), neppure coglie
la ratio della decisione, appunto incentrata sulla carenza di
specificità dei motivi, dolendosi invece della mancata
considerazione delle memorie integrative e della
documentazione ivi allegata;
che,
in
tema
di
contenzioso
tributario,
posto
che
“l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado del giudizio”, non può attribuirsi efficacia sanante al
deposito di note difensive effettuato dalla parte, ai sensi
dell’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 (Sez. 5, n. 20743
del 06/10/2010);
che l’atto di appello, visionato mediante l’acquisizione del
fascicolo di merito, propone doglianze assolutamente generiche
intorno alla valutazione del quadro probatorio, lamentando
“non aver considerato sufficientemente documentate le singole
operazioni di versamento che il contribuente ha invece
ampiamente provveduto ad illustrare con ampia
documentazione che si riserva di integrare”;
che, in sostanza, le doglianze formalizzate nel gravame
appaiono del tutto generiche, anche rispetto alle affermazioni
della CTP napoletana;
Ric. 2016 n. 23898 sez. MT – ud. 04-07-2018
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sviluppati;
che il secondo motivo, conseguenziale al primo, resta
assorbi;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali in favore della
quest’ultimo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
dello stesso articolo 13.
controricorrente, stante la mancata attività difensiva di