Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19644 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19211-2015 proposto da:

COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L., (P.I. (OMISSIS))

(quale società incorporante la IDROENERGIA S.C.R.L.), in persona

del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in atti, dagli Avv.ti PAOLO PURI ed ALBERTO MULA, presso lo

studio dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA XXIV MAGGIO,

n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3821/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. UMBERTO DE

AUGUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. ALBERTO MULA, per la parte ricorrente e l’Avv. ANNA

COLLABOLLETTA, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la IDORENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “IDROENERGIA”), impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, gli avvisi di accertamento, nonchè i corrispondenti atti di irrogazione di sanzione, notificatile dall’AGENZIA DELLE DOGANE per il mancato pagamento delle accise sull’energia elettrica fornita ai propri consorziati nel quadriennio 2008-2011.

2. La C.T.P rigettò il ricorso con sentenza n. 2667/8/14, avverso la quale la IDROENERGIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania; quest’ultima, con sentenza 3821/01/2015, depositata il 20.04.2015, accolse parzialmente il gravame rilevando, per quanto in questa sede ancora interessa, come (a) l’esenzione cit. ex art. 52, comma 3, non spetti anche ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzata in misura non inferiore al 70% per uso proprio o dei consorziati e (b) nella specie dovesse comunque ravvisarsi la buona fede della società contribuente, con conseguente riforma della gravata decisione ed affermazione di non debenza degli interessi moratori e delle sanzioni.

3. Avverso tale decisione la IDROENERGIA – alla quale nelle more del giudizio di legittimità è succeduta, quale incorporante per fusione, la COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L. – ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA.

4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il quarto motivo – da analizzare per primo, per questioni di carattere logico – parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52), comma 3, lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2, artt. 2602 e 2615-ter c.c. ss., per avere la C.T.R. erroneamente escluso gli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica dall’esenzione dal pagamento delle relative accise;

1.1. Il motivo è infondato;

1.1.1. E’ sufficiente all’uopo osservare come questa Corte abbia già chiarito, sia pure in tema di addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica del D.L. n. 511 del 1998, ex art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 20 del 1989, nel testo vigente per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, che l’esenzione dall’addizionale predetta, applicandosi espressamente nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, non può intendersi riferita anche all’energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12444, Rv. 653674-01).

1.1.2. Tale conclusione, per identità di presupposti, preclude dunque l’applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’accisa ex art. 52, comma 3, lett. b), nel caso – quale quello di specie di energia proveniente da un consorzio di autoproduzione ed utilizzata non già dal consorzio medesimo, ma dalle imprese aderenti allo stesso, come anche recentemente chiarito da Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, alla cui ampia motivazione al riguardo (cfr. pp. 6-9) si rinvia, quale precedente specifico sul punto, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c. p.c..

2. Con il primo motivo ilIDROENERGIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunziata la C.T.R. in ordine alla non debenza delle accise, quale conseguenza dell’affidamento legittimamente riposto dalla società contribuente nel comportamento dell’AGENZIA, dapprima favorevole e, solo in seguito, contraria all’esenzione.

3. Con il secondo motivo, la società ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dell’omesso esame, ad opera della C.T.R., delle circostanze addotte da essa IDROENERGIA a dimostrazione della propria buona fede quale causa di non debenza delle accise in questione;

4. Con il terzo motivo, infine, l’IDROENERGIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 11, per avere la C.T.R. limitato (quale causa di esenzione dal pagamento dell’accisa) l’ambito operatività della risposta ad interpello fornita dalla Direzione Generale del Piemonte dell’Agenzia (nella specie, avuto riguardo “agli impianti, all’energia e ai rapporti giuridici intercorsi nell’ambito delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta” – cfr. sentenza impugnata, p. 9, secondo cpv.), anzichè estenderne la portata a tutte le cessioni di energia operate dalla società contribuente ai propri consorziati.

4.1. I motivi – da trattare congiuntamente, stante l’identità di questioni agli stessi sottese – sono in parte infondati, in parte inammissibili.

4.1.1. Premesso che la C.T.R. ha affrontato espressamente la tematica concernente il rapporto tra tutela della buona fede e asserita – non debenza del tributo alle p. 2, sub 6, nonchè 7-9 della gravata decisione – con conseguente superamento dei rilievi mossi con il primo ed il secondo motivo di ricorso – va in questa sede ribadito che, diversamente dalla L. n. 212 del 2000, art. 11, l’operatività dell’art. 10 cit., comporta, nella ricorrenza dei presupposti applicativi, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 25.3.2015, n. 5934, Rv. 635008-01). Una tale delimitazione dell’ambito di operatività dell’art. 10 cit., peraltro, non solo non è incostituzionale, perchè al principio, di rilievo costituzionale, del legittimo affidamento fa, comunque, da contraltare quello, di altrettanta rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonchè gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta, già menzionati dalle Sezioni Unite di questa Corte, ma neppure si pone in contrasto con il diritto unionale: ed infatti, se è vero che il diritto ad avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento “si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni preciseche essa gli avrebbe fornito” (ex multis, CGUE 14 giugno 2017, in causa C-26/16, punto 76; CGUE 9 luglio 2015, in causa C-183/14, punto 44; CGUE 5 marzo 2015, in causa C-585/13, punto 95), cionondimeno “il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell’amministrazione” (CGUE 11 aprile 2018, in causa C-532/16, punto 50; CGUE 6 febbraio 1986, in causa C-162/84, punto 6). Ne consegue che, se l’Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo è possibile escludere il diritto alla riscossione dell’imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi (cfr. nuovamente, sul punto, Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, cit.).

4.1.2. Nè può condividersi tout court l’assunto – sotteso al terzo motivo di ricorso – per cui la risposta ad interpello fornita dall’amministrazione in relazione all’esenzione dall’accisa per le operazioni svolte dalla società contribuente in Piemonte e Valle d’Aosta dovrebbe estendere i propri effetti – su scala “globale” – a tutte le analoghe operazioni poste in essere dalla IDROENERGIA e, dunque, anche a quelle sottese agli avvisi di accertamento per cui è causa. Ed infatti, è pur vero che, in tema di interpello cd. ordinario o generalizzato, l’efficacia della risoluzione o della circolare che lo segue vincola l’Amministrazione, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 11, comma 3, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza o, al più, con riguardo ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello (cfr. Cass., Sez. 5, 13.1.2017, n. 735 del, Rv. 642428-01): sennonchè, se da un lato tale principio preclude già in astratto – di estendere eventuali effetti favorevoli di tale risposta in relazione ai comportamenti pregressi della società contribuente (i.e. avuto riguardo all’avviso di accertamento relativo all’accisa dovuta per l’anno 2008), dall’altro, la mancata trascrizione (quantomeno) della risposta fornita dall’Amministrazione prot. n. 4472 del 17.4.2009, preclude al Collegio di valutare se questa effettivamente concernesse – o meno – le medesime questioni sottese agli avvisi di accertamento impugnati, con conseguente inammissibilità del motivo, in parte qua, per difetto di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Peraltro, essendo l’orientamento di questa Corte in relazione alla perimetrazione della nozione di “autoproduttore” con riferimento ai consorzi oggetto di recente consolidamento, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della IDROENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

 

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