Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19643 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19643 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21727-2016 proposto da:
CALTIM SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO
REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SPECCHIALE;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso la sentenza n. 646/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 18/02/2016;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
iipn partecipata dI 04/07/2018 d Consigliere Dott e MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che la s.r.l. Caltim propone ricorso per cassazione nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Catania. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto
l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di
classamento catastale;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione degli artt. 330
e 160 c.p.c., come richiamati dagli artt. 1 comma 2° e 49
D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: l’atto
di appello sarebbe stato notificato presso la sede della società
in Grammichele, anziché nel domicilio eletto presso il
procuratore costituito avv. Francesco Specchiale in Catania;
che da ciò deriverebbe la nullità della notifica, ex art. 160
c.p.c., in mancanza della costituzione dell’appellata, ed a fronte
della domiciliazione, chiaramente riportata nella sentenza della
CTP del 16 giugno 2001 n. 413/09/2011;
che, col secondo, la ricorrente denuncia omesso esame su un
fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., consistito nel
non aver appunto esaminato la circostanza se la destinazione
ordinaria degli immobili potesse comportare un’individuazione
ed assegnazione di diversa categoria;
Ric. 2016 n. 21727 sez. MT – ud. 04-07-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che l’Agenzia non si è costituita;
ce il primo motin è fondato, giacqtié nel processo tk – ibutario,
la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte
personalmente e non al suo procuratore nel domicilio
dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della

rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la
parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella
quale la nullità deve ritenersi sanata

ex tunc secondo il

principio generale dettato dall’art. 156, secondo comma, c. p.
c. (Sez. 6-5, n. 2707 del 06/02/2014);
che, nella specie, a fronte di una notifica eseguita presso la
sede della società, quest’ultima non si è costituita;
che, attraverso l’esame del fascicolo d’ufficio, non si evince
alcuna notifica al procuratore domiciliatario della società;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2018

notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la

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