Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19643 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4918-2015 proposto da:

IDROENERGIA S.C.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv.ti PAOLO PURI ed ALBERTO MULA,

presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA XXIV

MAGGIO, n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente / ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 557/02/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. UMBERTO DE

AUGUSTINIS, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e, in subordine, per la rimessione della causa alle

Sezioni Unite;

udito l’Avv. ALBERTO MULA, per la parte ricorrente e l’Avv.

COLLABOLLETTA ANNA, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’IDROENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “IDROENERGIA”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. dell’Umbria n. 557/02/2014, depositata il 25.9.2014, di reiezione del gravame avanzato dall’AGENZIA DELLE DOGANE avverso la sentenza di primo grado, di accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego parziale opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso delle maggiori accise pagate in acconto da detta società.

2. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto la contribuente decaduta dalla facoltà di avvalersi del rimborso dei maggiori importi versati in acconto, considerando quale dies a quo del termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il 12 febbraio 2007, quale data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2006 (e, dunque, di maturazione del credito, dalla quale era risultato un credito di Euro 13.446,03 utilizzato per il Euro 4.044,95 per il pagamento delle rate di acconto fino al 31.12.2007: donde la tardività rispetto a tale momento, dell’istanza di rimborso, presentata il 12 febbraio 2010.

3. Si è costituita ed ha resistito con controricorso l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui ha a propria volta resistito, con controricorso, la società contribuente;

4. Fissata originariamente l’udienza camerale per il 4.4.2019, rispetto alla quale l’IDROENERGIA ha altresì depositato memorie art. 380-bis.1 c.p.c., all’esito della stessa la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di evidente pregiudizialità logica occorre procedere all’esame dei due motivi di ricorso incidentale, con i quali l’AGENZIA si duole (in relazione, rispettivamente all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3), da un lato, della violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per non essersi la C.T.R. pronunziata sull’eccezione sollevata dalla difesa erariale e concernente l’inammissibilità dell’istanza di rimborso per mancato rispetto della L. n. 248 del 1990, art. 29 e, dall’altro, della violazione e falsa applicazione del cit. art. 29, per non avere la C.T.R. comunque dichiarato inammissibile l’istanza di rimborso presentata dalla contribuente in difetto di previa sua comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate, quale ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell’esercizio di competenza.

1.1. Entrambi i motivi – suscettibili di trattazione unitaria, stante l’identità di questioni agli stessi sottese – sono inammissibili sotto diversi profili.

1.1.1. Invero, premesso che la proposizione della difesa in commento solo nel corso del giudizio di appello (cfr. controricorso, p. 4, sub A e B “eccezione, avanzata dall’Ufficio nel corso del giudizio di appello…sia pur soltanto nella memoria prodotta in grado di appello..”) rende la stessa – già in astratto – inammissibile, siccome non concernete una mera difesa ed implicante, al contrario, l’esame di una questione anche in fatto – nuova (con conseguente irrilevanza, per mancanza di decisività, del dedotto vizio di omissione di pronunzia. Arg. da Cass., Sez. 2, 20.8.2015, n. 17049, Rv. 636133-01), va in ogni caso rilevato come parte ricorrente incidentale abbia altresì omesso di trascrivere come ed in che termini la difesa in commento fu in tale (sia pur tardiva) sede proposta con violazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, in base al quale il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, 16.2.2018, n. 3845, Rv. 647804-01).

2. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la plurima violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione di secondo grado e, in specie, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 56 e art. 14, comma 2, per avere i giudici di appello erroneamente ritenuta tardiva la domanda di rimborso presentata in data 12 febbraio 2010, non trovando applicazione, nella specie, la decadenza biennale prevista dal cit. art. 14 quanto, piuttosto, il termine di prescrizione ordinario decennale.

3. Con il secondo motivo l’IDROENERGIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione di legge e, in specie, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato la decadenza della IDROENERGIA dal diritto al rimborso, non essendo questa maturata al momento di presentazione della relativa istanza.

4. I motivi – che, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati unitariamente – sono nel loro complesso fondati e vanno accolti;

4.1. Invero, in materia d’imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 8, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100). Sicchè – per concludere sul punto – va ribadito il principio recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 – in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex art. 118 disp. att. c.p.c.- per cui in tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto “ex lege” dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, (cd. T.U.A.) per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione);

4.1.1. Pertanto, il dies a quo ai fini della decadenza biennale ex art. 14, comma 2, cit. va individuato – anche d’ufficio e senza necessità di previamente sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, trattandosi di un’attività meramente ricognitiva della normativa applicabile al rapporto tributario e che prescinde, pertanto, dalle indicazioni delle parti – in quello (emergente dalla gravata decisione. Cfr. secondo cpv.) di presentazione (marzo 2009) della dichiarazione annuale di consumo relativa, per l’appunto, all’anno 2008, con conseguente tempestività dell’istanza di rimborso depositata il 10 febbraio 2010.

5. In conclusione, dunque, il ricorso principale va accolto e quello incidentale rigettato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo, peraltro, ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla società contribuente.

5.1. Quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalla già citata Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01, cui si rinvia anche in parte qua ex art. 118 disp. att. c.p.c.), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla IDROENERGIA s.c.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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