Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19642 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19642 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 13751-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MAESANO ANDREA;
– intimàtoavverso la sentenza n. 1827/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

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Data pubblicazione: 24/07/2018

Rilevato:
che l’Atienzia delle Entq,te propone ricor5,o per cassazionenei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello
stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria

Andrea Maesano contro una cartella di pagamento IRES e ILOR
per l’anno 1996;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il
gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacché
l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso
introduttivo del grado, depositando la ricevuta di spedizione
postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un
eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza;
Considerato:
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico
motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 22 comma

10 e 16 comma 5 0 del

D.Lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; assume
che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non
è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della
sua ricezione da parte del destinatario, sicché il mancato
deposito della ricevuta al momento della costituzione in
giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del
ricorso„ tale da giustificare una declarator,ia di inammissibilità,
essendo fra l’altro stato tempestivamente prodotto l’avviso di
ricevimento del plico;
che l’intimato non ha resistito;
che la censura è fondata;
che questa Corte a Sezioni Unite, nelle recentissime sentenze
nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla
Ric. 2016 n. 13751 sez. MT – ud. 04-07-2018
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provinciale di Catania, la quale aveva accolto il ricorso di

notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del
servizio, postale, che:

U “il termine di renta giorni pe la

costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si
avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a

giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o
dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”;
2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o
dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del
servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o
l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la
ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento
medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio
postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio
timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in
mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia „certificata dall’agente postale come
avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”;
che, nella specie, la data di spedizione è sicuramente anteriore
a quella del 2 maggio 2011, riportato dal timbro datario di
Poste Italiane, e pertanto – rispetto alla decisione di primo

Ric. 2016 n. 13751 sez. MT – ud. 04-07-2018
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mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal

grado, depositata il 17 marzo 2010 e non notificata – appare
,empestiva;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si

cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2018
Il Preidente
Dr. Marcellcìt Iacobellis

pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di

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