Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19642 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4913-2015 proposto da:

IDROENERGIA S.C.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv.ti PAOLO PURI ed ALBERTO MULA,

presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA XXIV

MAGGIO, n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/01/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI

SECONDO GRADO di TRENTO, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. DE AUGISTINIS

UMBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e, in

subordine, la rimessione della causa alle Sezioni Unite;

udito l’Avv. ALBERTO MULA, per la parte ricorrente e l’Avv. ANNA

COLLABOLLETTA, per l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’IDROENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “IDROENERGIA”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, n. 69/01/2014, depositata il 18.9.2014, di reiezione del gravame avanzato dalla medesima IDROENERGIA avverso la sentenza di primo grado, di rigetto dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego parziale opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso delle maggiori accise pagate in acconto da detta società.

2. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto la contribuente decaduta dalla facoltà di avvalersi del rimborso dei maggiori importi versati in acconto, considerando quale dies a quo del termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il 17 dicembre 2007, giorno di pagamento dell’ultima rata di acconto: donde la tardività rispetto a tale momento, dell’istanza di rimborso, presentata il 15 febbraio 2010.

3. Si è costituita ed ha resistito con controricorso l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

4. Fissata originariamente l’udienza camerale per il 4.4.2019, rispetto alla quale I’IDROENERGIA ha altresì depositato memorie art. 380-bis.1 c.p.c., all’esito della stessa la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la plurima violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione di secondo grado e, in specie, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 56 e art. 14, comma 2, per avere i giudici di appello erroneamente ritenuta tardiva la domanda di rimborso presentata in data 15 febbraio 2010, non trovando applicazione, nella specie, la decadenza biennale prevista dal cit. art. 14 quanto, piuttosto, il termine di prescrizione ordinario decennale.

2. Con il secondo ed il terzo motivo I’IDROENERGIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione, rispettivamente, dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè dell’art. 101 c.p.c., comma 2, dell’art. 183c.p.c., comma 4 e dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici di appello individuato ex officio, senza, peraltro, previamente sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti, il dies a quo di decorso del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, indicando una data diversa da quella assunta dall’Ufficio alla base del proprio provvedimento di diniego del rimborso e così illegittimamente integrando la motivazione del provvedimento impugnato che, al contrario, già solo per tale diversità di presupposto avrebbe dovuto essere annullato;

3. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), infine, la violazione di legge e, in specie, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, per avere la Commissione di secondo grado erroneamente dichiarato la decadenza della IDROENERGIA dal diritto al rimborso, non essendo questa maturata al momento di presentazione della relativa istanza.

4. I motivi – che, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati unitariamente – sono nel loro complesso fondati e vanno accolti;

4.1. Invero, in materia d’imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 8, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100). Sicchè – per concludere sul punto – va ribadito il principio recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 – in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex art. 118 disp. att. c.p.c. – per cui in tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, (TUA) per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione);

4.1.1. Pertanto, risultando dalla gravata sentenza che l’ultimo utilizzo del credito in questione da parte dell’IDROENERGIA avvenne con la rata di acconto del 17 dicembre 2007 (cfr. sentenza impugnata, p. 7), il dies a quo ai fini della decadenza biennale ex art. 14, comma 2, cit. va individuato – anche d’ufficio e senza necessità di previamente sollecitare, sul punto, il contraddittorio delle parti, trattandosi di un’attività meramente ricognitiva della normativa applicabile al rapporto tributario e che prescinde, pertanto, dalle indicazioni delle parti – in quello di presentazione (marzo 2008) della dichiarazione annuale di consumo relativa, per l’appunto, all’anno 2007, con conseguente tempestività dell’istanza di rimborso depositata il 15 febbraio 2010.

5. In conclusione il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo, peraltro, ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla società contribuente.

5.1. Quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalla già citata Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01, cui si rinvia anche in parte qua ex art. 118 disp. att. c.p.c.), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla IDROENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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