Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19642 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. I, 16/09/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 16/09/2010), n.19642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO ORSINI

21, presso lo studio dell’avvocato DEL RE GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PORRONE ANNIBALE, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BERGAMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. R.G. 275/07 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO del

3.12.07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che B.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice di pace di Bergamo in data 3 dicembre 2007 con il quale e’ stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 27 agosto 2007, sulla base del rilievo che la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero era provata dalla sua permanenza in Italia dal 2003;

che l’amministrazione non ha presentato controricorso;

che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che le censure non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto;

che pertanto il ricorso e’ inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura per l’esame preliminare dei ricorsi sezione prima civile, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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