Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19642 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14318-2013 proposto da:

D.B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

APRILE, rappresentata e difesa dall’avvocato PROSPERO PIZZOLLA;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IMERA 6,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ARUTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CHIANESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1228/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto del 2001 V.R. Conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Marano D.B.A. ed il Condominio di via (OMISSIS), così provvedendo, in termini, alla instaurazione del giudizio di merito susseguente ad una fase cautelare sorta a seguito di ricorso del medesimo V. ex art. 1172 c.c. e definita con ordinanza del 9 aprile 2001 (la quale, fra l’altro, dichiarava la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente ed il condominio).

La controversia traeva, nella sostanza, origine da denunciate infiltrazioni di acqua subite dall’appartamento del V. e – a suo dire- provenienti dal sovrastante appartamento della D.B. e dovute a difetto di manutenzione dello stesso. Con sentenza n. 554/2006 l’adito Tribunale dichiarava la nullità del succitato provvedimento del 9 aprile 2001 per violazione – del contraddittorio e rigettava la domanda proposta dal V., che veniva condannato alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza il V. interponeva appello resistito dalla sola d.B., che instava per il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 1228/2012 la Corte di Appello di Napoli, accogliendo per quanto di ragione il gravame ed in riforma della impugnata decisione, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta nei confronti della D.B. di eliminazione della causa delle lamentate infiltrazioni, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della succitata convenuta e del contumace Condominio, rigettava la sollevata eccezione di nullità della suddetta ordinanza cautelare, con condanna della D.B. al pagamento in favore dell’appellante delle spese del procedimento cautelare e di quelle (in ragione dei due terzi) del giudizio di appello, compensate per la parte rimanente.

Per la cassazione della suddetta, decisione della Corte distrettuale ricorre la D.B. con atto affidato a tre ordini di motivi e resistito dal V. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Per quanto attiene alla denunciata carenza motivazionale la formulata censura non è ammissibile.

Invero col motivo, per la parte qui in esame, si tende a contestare l’errata valutazione della Corte distrettuale in ordine all’asserito “persistito contrasto tra le parti” con conseguente errata affermazione della cessazione della materia del contendere non intervenuta nei confronti di tutte le parti”.

Appare, pertanto, evidente che la censura è orientata ad una rivalutazione (in questa sede non più possibile) della cessazione della materia del contendere, che costituisce precipuo compito di apprezzamento in fatto del Giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

Giova, al riguardo, solo rammentare – in breve – che l’impugnata sentenza rileva – significativamente ed espressamente – come, “in ordine al rapporto processuale tra il V. e la D.B., all’udienza del 23.5.2001 l’Avv. Chianese per l’attore “dà atto che i convenuti nelle more hanno effettuato i lavori del caso per l’eliminazione delle accertate infiltrazioni…..” “, di guisa che era “evidente dunque che era cessata la materia del contendere”.

In ordine alla lamentata violazione delle norme di legge.

La Corte osserva quanto segue.

Il motivo è, in punto, articolato con un non breve riepilogo (da pag. 6. a pag. 9, 2^ cpv.) delle varie vicende processuali svoltesi a seguito della lamentata infiltrazione per cui è causa.

Di seguito la parte ricorrente si duole, nella sostanza, dell’erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere invocando il contrasto della sentenza della Corte distrettuale con la decisione di questa Corte n. 23289/2007.

Viene, altresì, prospettato l’intervenuto giudicato in relazione alla pronuncia di cessazione della materia del contendere data in primo grado perchè non poteva ritenersi implicitamente impugnata.

Il motivo, in punto, è del tutto infondato.

La citata decisione di questa Corte ha puntualizzato che la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopraggiunge “una situazione che elimini una situazione di contrasto tra le parti”: orbene l’anzidetta valutazione della Corte distrettuale ovvero l’effettuazione (peraltro ammessa) dell’effettuazione dei succitati lavori ben poteva attestare ed attesta il sopravvenire di una situazione che eliminava il contrasto fra le parti.

Pertanto non sussiste alcuna violazione di legge.

Il motivo, quindi, nel suo complesso non può essere accolto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la carenza motivazionale ai sensi del n. 5 c.p.c., nonchè la violazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Quanto alla prospettata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” la cesura non è ammissibile per lo stesso ordine di motivazioni analogamente svolte innanzi sub 1. –

In relazione alla lamentata violazione di legge di cui al motivo qui in esame si osserva quanto segue.

Parte ricorrente insiste, sotto altro profilo, nella prospettazione della persistenza del contrasto fra le parti che renderebbe erronea la decisione gravata in punto di cessazione della materia del contendere.

Si insiste, pertanto, da parte della ricorrente nella pretesa inesistenza di una situazione di fatto già valutata dalla Corte di merito attraverso congruo apprezzamento in fatto delle vicende per cui è causa.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamentano l’insufficiente motivazione e la violazione di legge (artt. 91,92 e 100 c.p.c.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Quanto alla carenza motivazionale la denuncia è inammissibile per i motivi già innanzi analogamente esposti.

In ordine alla censura di violazione delle anzidette norme di legge parte ricorrente lamenta l’erroneità in punto della gravata decisione, che appare conforme – anche per quanto innanzi già detto – ai principi ermeneutici ed agli orientamenti giurisprudenziali applicabili nell’ipotesi, nè parte ricorrente adduce motivi idonei a giustificare un mutamento degli stessi.

Il motivo va, pertanto, respinto.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso va rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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