Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19641 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19641 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 13122-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SCIUTO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONINO GUIDO DISTEFANO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 4766/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 17/11/2015;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipQta del 04/07/2Q8 dal Consigliew Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Catania. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Michele
Sciuto contro una cartella di pagamento IRPEF relativa al
2005;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la
declaratoria di inammissibilità sarebbe conseguita al mancato
deposito, da parte dell’appellante, della ricevuta postale di
spedizione dell’appello;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c.,
dell’art. 156 comma 2° c.p.c, degli artt. 46 e 118 disp. att.
c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.:
la motivazione della CTR non avrebbe tenuto conto che in data
20 febbraio 2012 l’Ufficio aveva provveduto a depositare l’atto
di appello notificato e la copia dell’avviso di ricevimento;
che, con la seconda doglianza, la ricorrente lamenta violazione
e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 D.Lgs n. 546/1992, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la prova della ricevuta della
spedizione della raccomandata non sarebbe stata necessaria,
Ric. 2016 n. 13122 sez. MT – ud. 04-07-2018
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

di fronte alla circostanza della ricezione accertata dall’avviso in
data anterior alla scadenza ded termine;
che l’intimato si è costituito, eccependo preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso avversario, giacché non notificato
al difensore domiciliatario, nonché, con memoria ex art. 380

che la prima eccezione è infondata, stante la costituzione in
giudizio dell’intimato (Sez. 3, n. 9528 del 22/04/2009), mentre
è fondata la seconda;
che, infatti, la sentenza della CTP di Catania risulta depositata
il 14 giugno 2011, sicché – essendo il ricorso introduttivo stato
depositato il 10 dicembre 2009 – ai sensi della legge n.
69/2009, il termine per proporre gravame (anche considerando
il periodo feriale) sarebbe improrogabilmente scaduto il 30
gennaio 2012;
che, come ammette la stessa odierna ricorrente, l’atto di
appello è stato spedito per la notifica il 2 febbraio 2012,
allorquando il termine di cui all’art. 327 comma 1° c.p.c. si era
già consumato;
che, in definitiva, la sentenza della CTP è passata in giudicato;
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez.
U, n. 7155 del 21/03/2017);
che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore di Michele Sciuto, in euro
3.500, oltre alle spese forfettarie in misura del 15%.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2018

Ric. 2016 n. 13122 sez. MT – ud. 04-07-2018
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bis c.p.c., la tardività dell’impugnazione in appello;

Il Présidente

Qr. Marc

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