Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19641 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21313/2017 R.G. proposto da:

R.M., in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. nonchè

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’avv. Raffaele RIZZUTI, presso il cui studio legale sito in

Roma, al viale Mazzini, n. 73, scala A, int. 2, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco in carica, avv.

M.P., rappresentato e difeso per procura a margine del

controricorso, dagli avv.ti Francesco CARNOVALE SCALZO, Salvatore

LEONE e Flora RESTUCCIA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla

via Camesena, n. 46, presso lo studio legale dell’avv. Francesco

MIRENZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2432/04/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento in materia di ICI dovuta per l’anno 2010, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di prova del completamento del procedimento di notificazione dell’atto d’impugnazione;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso e memoria;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, dell’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, agli artt. 24 e 111 Cost., all’art. 12preleggi, e all’art. 1335 c.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostiene che aveva errato la CTR a ritenere necessaria, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notificazione dell’atto, essendo all’uopo sufficiente la prova della sua spedizione, nella specie attesta dalla produzione dell’originale della relativa ricevuta.

2. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità per la simultanea deduzione, in relazione alla medesima statuizione impugnata, del vizio di violazione di norme di diritto e del vizio logico di motivazione, accomunati inestricabilmente nella esposizione del motivo, in modo da tale da non rendere possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio (arg. da Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Sez. U., n. 9100 del 2015 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016 che richiama Sez. U. n. 26242 del 2014 e Sez. U. n. 17931 del 2013), nonchè per la deduzione del vizio motivazionale con riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, applicabile, invece, ratione temporis, nel caso in esame (in base al quale è ora consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo), è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il principio giurisprudenziale in base al quale “La notifica a mezzo del servizio postale – anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10506 del 08/05/2006, Rv. 589477 – 01; conf. Cass., n. 8717 del 2013, n. 25912 del 2017). Si è più recentemente ribadito che “Nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23793 del 01/10/2018, Rv. 650364 – 01; in termini già Cass. Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008, nonchè Cass., Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015).

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27, in relazione all’art. 153 c.p.c., comma 2, agli artt. 3,24 e 111 Cost., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto fondamentale di diritto, lamentando il nocumento al proprio diritto di difesa per omessa attivazione della procedura di cui di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27, il quale attribuisce al presidente di sezione, come organo monocratico, il potere di esaminare preliminarmente i ricorsi e di rilevarne l’inammissibilità, ove manifesta, con conseguente possibilità per la parte di proporre reclamo ai sensi del comma 3 citata disposizione processuale.

4. Il motivo, che non si sottrae ai medesimi profili di inammissibilità rilevati con riferimento al primo motivo (precedente par. 2), è palesemente infondato, in quanto il diritto di difesa del ricorrente è stato ampiamente rispettato nell’ambito del procedimento assunto in contraddittorio dello stesso e nelle forme ordinarie rispetto a quello previsto dalla disposizione censurata (che ha funzione deflattiva e carattere eccezionale, ed è quindi di stretta interpretazione – Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7514 del 15/04/2016). Infatti, il contribuente, come affermato da questa Corte nelle pronunce richiamate al precedente par. 2, ben avrebbe potuto “produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa (…) chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso (dimostrando) di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto”.

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente, rimasto soccombente, condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA