Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19641 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. I, 09/07/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 09/07/2021), n.19641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10362/2019 r.g. proposto da:

S.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Giovanni Angelo

Mura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Tempio

Pausania (OT), al Corso Matteotti n. 53;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi

n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAGLIARI depositato il

19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M., nativo del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Cagliari del 19/25 febbraio 2019, reso nel procedimento n. 732/2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

1.1. Quel tribunale ritenne: i) i fatti narrati dal richiedente (che aveva riferito di aver lasciato il (OMISSIS) per le precarie condizioni di vita e l’assenza di lavoro) inidonei ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); ii) insussistenti, nel (OMISSIS), Paese di provenienza del ricorrente (che nessuna dimostrazione aveva fornito di provenire dal (OMISSIS)), le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), dell’appena menzionato D.Lgs.; iii) indimostrati eventuali fatti o accadimenti giustificativi della invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale Ordinario di Cagliari esercitato i doveri di indagine e per non avere applicato il principio di attenuazione del regime ordinario dell’onere della prova in relazione all’esistenza di violenza indiscriminata nel proprio Paese di origine”, lamentandosi l’inosservanza del giudice al dovere di cooperazione istruttoria;

II) “Violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale Ordinario di Cagliari riconosciuto la sussistenza di una situazione di grave vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio nel proprio Paese di origine”, censurandosi il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. In via pregiudiziale rispetto all’esame delle descritte doglianze, deve essere valutata la validità, o non, per questo giudizio di legittimità, della procura ad litem conferita all’Avv. Giovanni Angelo Mura ed allegata in calce al ricorso.

2.1. In proposito, è opportuno ricordare che, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. (cfr. art. 21, comma 1 menzionato D.L.) dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

2.1.1. Trattasi, come è evidente, di previsione che incide significativamente, ampliandola, sulla portata del potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte riconosciuto al difensore dall’art. 83 c.p.c., comma 3. Invero, l’attribuzione dello specifico onere di certificare la data dell’apposizione della firma da parte del richiedente la protezione internazionale implica l’ulteriore prescrizione della contestualità spazio-temporale dell’atto di conferimento della procura e dell’atto di autenticazione. La data del rilascio, che, alla stregua della disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell’atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore, nella suddetta disposizione assurge a requisito condizionante l’ammissibilità stessa del ricorso per cassazione. La potestà asseverativa del difensore, come ridefinita per il processo in materia di protezione internazionale, rivela, dunque, un’evidente vocazione probatoria, essendo demandato al primo di attestare il preciso momento in cui il conferente – necessariamente al suo cospetto – la sottoscrive.

2.1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite (cfr. ordinanze interlocutorie nn. 28208-28209 del 2020 e nn. 29250-29251 del 2020) della risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al “se la procura speciale per il ricorso in Cassazione in materia di protezione internazionale necessiti di una doppia certificazione del difensore riferita sia alla data dell’atto necessariamente posteriore alla decisione impugnata – che all’autenticità della firma del ricorrente” (altresì ricordandosi che le successive ordinanze interlocutorie nn. 5213-5214 del 2021, nel rimettere alle Sezioni Unite la medesima questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto, avevano sollecitato, in particolare, una “interpretazione conforme ai parametri costituzionali e unionali del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione”), con la recentissima sentenza dell’1 giugno 2021, n. 15771, hanno sancito che: i) “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; ii) “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

2.1.3. Applicandosi, pertanto, il riportato principio (pienamente condiviso dal Collegio e le cui ragioni giustificatrici, come ampiamente esposte nella menzionata decisione, devono intendersi, per brevità, interamente richiamate in questa sede) all’odierno procedimento, ne consegue la nullità della procura speciale conferita dal ricorrente all’Avv. Giovanni Angelo Mura, apposta in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto. Essa, infatti, benché dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Cagliari – e della sua data (decreto emesso il 19.2.2019 e notificato il 25.2.2019) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, accanto alla firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato – 11.3.2019 -, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente dicitura “Per autentica”.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, potendo interamente compensarsi le spese di questo giudizio di legittimità in ragione della sopravvenienza della menzionata decisione delle Sezioni Unite rispetto alla data di deposito del ricorso.

3.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (e non del suo difensore, avendo quest’ultimo agito sulla base di una procura nulla, ma non inesistente. Cfr., specificamente, Cass., SU, n. 15177 del 2021), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 maggio 2021, e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

 

 

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