Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19640 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14479/2017 R.G. proposto da:

C.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Angelo Antonio TORRELLI, presso il cui

studio legale sito in in San Demetrio dei Vestini, alla via

Cardamone snc è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

SO.G.E.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Dott.ssa D.L.L., rappresentata e difesa, per procura speciale

in calce al controricorso, dagli avv.ti Sergio DELLA ROCCA e Danilo

MONACO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilio dè

Cavalieri, n. 11, presso lo studio legale (Studio (OMISSIS)) del

primo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1170/04/2016 della Commissione tributaria

regionale dell’ABRUZZO, depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo e delle prodromiche cartelle di pagamento, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR abruzzese accoglieva l’appello proposto dalla SO.G.E.T. s.p.a. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’agente della riscossione aveva provato la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e che, anche se per una di queste “pare non esservi la notifica”, comunque l’importo era tale da non determinare il mancato raggiungimento della soglia di Euro 20.000,00 necessaria per l’iscrizione ipotecaria;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, per non avere i giudici di appello rilevato l’omessa comunicazione al contribuente del preavviso di fermo amministrativo.

2. Il motivo, come eccepito dalla controricorrente, è inammissibile per la novità della questione dedotta, la cui prospettazione nei precedenti gradi di merito non è desumibile nè dal contenuto del ricorso nè dalla sentenza impugnata; invero, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, “qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017).

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento alla statuizione di regolarità delle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento.

4. Il motivo è fondato e va accolto.

5. A tale riguardo osserva il Collegio che quella fornita dalla CTR nel merito è all’evidenza una motivazione nulla perchè meramente apparente, in quanto rende imprescrutabili le ragioni sottese alla decisione assunta in punto di regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 65, Ordinanza n. 14927 del 2017, nonchè, con specifico riferimento alla statuizione d’appello, v. Cass. sez. V, nn. 4780/16, 6326/16, Cass. S.U. n. 8053/14 e Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09 e Cass. n. 13937/02). La CTR, invero, si limita a rilevare che “Effettivamente, sono state depositate le notifiche relative a ciascuna cartella di pagamento posta a base della iscrizione ipotecaria”, senza specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata). La circostanza che i giudici di appello abbiano ipotizzato l’irregolarità della notifica di una delle cartelle di pagamento (la n. 900 2009 007 5090977), che “pare non esservi” (sentenza, pag. 8), e che avrebbe dovuto indurre la Commissione d’appello ad annullarla, una volta verificata la mancata notifica della stessa, costituisce evidente conferma della fondatezza del motivo di ricorso in esame.

6. Resta assorbito il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1 bis, e vizio di motivazione in punto di superamento della soglia minima prevista dalla disposizione censurata per procedere ad iscrizione ipotecaria.

7. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla competente CTR che provvederà a riesaminare la vicenda processuale, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonchè a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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