Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19640 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

e nei confronti di:

GEST LINE s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 55/16/07, depositata il 23 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto n. 55/16/07, depositata il 23 gennaio 2008, con la quale, accogliendo l’appello di B.L., e’ stata dichiarata la nullita’ della cartella di pagamento emessa nei confronti di quest’ultimo per IRPEF ed IVA relative al 1997.

Il contribuente e la Gest Line s.p.a. non si sono costituiti.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullita’ della sentenza per omessa motivazione, appare manifestamente fondato (con assorbimento dei restanti), poiche’ la motivazione della sentenza – consistendo nella mera affermazione secondo cui, visto che nell’appello non si sono prodotti nuovi elementi, ma reiterati quelli gia’ espressi e validamente circostanziati, la Commissione rileva difformita’ rispetto a quanto espresso dai Giudici Provinciali sui rilievi richiamati – e’ del tutto inidonea ad esprimere l’iter logico della decisione.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA