Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19640 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. I, 09/07/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 09/07/2021), n.19640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10355/2019 r.g. proposto da:

A.A.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato

Marco Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Napoli, alla via Toledo n. 106;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositata il

23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza deliberata il 4 aprile 2018 e pubblicata il successivo 23 aprile 2018, la Corte di appello di Napoli ha ordinato “la cancellazione della causa dal ruolo” e “dichiarato l’estinzione del processo” in relazione al gravame promosso da A.A.M. contro l’ordinanza resa, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 dal Tribunale di quella stessa città l’11 dicembre 2016, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. In particolare, quella corte ha evidenziato che l’appellante “…né telematicamente, né cartolarmente, ha prodotto la rinnovazione della citazione in appello presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, così dimostrando di non aver ottemperato all’ordine impartito da questa Corte con l’ordinanza del 6.12.2017”.

2. Avverso la menzionata sentenza, A.A.M. ricorre per cassazione affidandosi ad un unico, articolato motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio del formulato motivo (rubricato “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3 e 14 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 “), deve valutarsi la tempestività dell’odierno ricorso, accertamento consentito a questa Corte pure d’ufficio investendo la formazione di un giudicato interno.

1.1. Nella specie, esso si rivela tardivamente proposto e, come tale, inammissibile.

1.1.1. Invero, la sentenza impugnata (che A.A.M. assume non essergli stata notificata. Cfr. pag. 1 del ricorso) risulta essere stata pubblicata il 23 aprile 2018, laddove l’odierno ricorso è stato avviato alla notifica solo il 26 marzo 2019 (cfr. i corrispondenti messaggi di posta elettronica certificata ad esso allegati), oltre, quindi, il termine cd. lungo, semestrale, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dalla L. n. 69 del 2009), pure maggiorato della sospensione feriale dei termini (dall’1 al 31 agosto 2018, giusta il D.L. n. 132 del 2014, art. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014, applicabile a decorrere dall’anno 2015. Nella specie, il ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, contro la decisione negativa della commissione territoriale notificata il 23.5.2016, è del 22 giugno 2016. Cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).

1.1.2. Infatti, in assenza di notificazione, il termine cd. lungo per l’impugnazione della sentenza decorre dalla data di sua pubblicazione e non dalla comunicazione del deposito della stessa alla parte costituita (cfr. Cass. 11910 del 2003; Cass. n. 639 del 2003), a nulla valendo, quindi, l’omissione e/o la tardività della comunicazione da parte del cancelliere. Tanto deriva dal fatto che ciò che il giudice deve accertare per la decorrenza del termine predetto è il momento in cui la sentenza risulta conoscibile, vale a dire quello in cui la stessa, dopo il deposito ufficiale, è inserita nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del numero identificativo (cfr. Cass., S.U., n. 18569 del 2016. Circa le sentenze redatte in formato digitale, si veda, con conclusioni analoghe, Cass. n. 2362 del 2019).

1.2. Peraltro, la recente Cass. 10 luglio 2020, n. 14821, resa in fattispecie affatto analoga a quella odierna, ha opportunamente precisato che “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702-quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria” (nello stesso senso, si veda anche la più recente Cass. 21 dicembre 2020, n. 21964).

2. L’odierno ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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