Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1964 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6590/2019 proposto da:

M.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Lazar,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Cremona, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 4/2019 del GIUDICE DI PACE di CREMONA,

depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente espone che con ordinanza del 28-12-2018 il Giudice di Pace di Cremona ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Cremona, emesso in data 25-5-2018, che disponeva la sua espulsione dal territorio nazionale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti della Prefettura, che è rimasta intimata.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, che non ha preso in considerazione alcuni degli argomenti difensivi. Deduce che il Giudicante avrebbe dovuto instaurare un processo dialettico e spiegare perchè non riteneva condivisibili gli argomenti sviluppati in ricorso, come prescritto dalla direttiva n. 115/2008.

2. il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

2.1. Il ricorrente non ha depositato in allegato al ricorso l’ordinanza impugnata, come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nè l’ordinanza impugnata risulta, comunque, nella disponibilità di questa Corte, come potrebbe avvenire nell’ipotesi in cui il provvedimento impugnato sia prodotto dalla parte resistente (Cass. n. 4370/2019), che, nella specie, è invece rimasta intimata.

3. Nulla va disposto circa le spese di lite del presente giudizio, stante la mancata costituzione della Prefettura.

4. Non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater rilevato che dagli atti il processo risulta esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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