Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1964 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2010, (ud. 29/05/2009, dep. 28/01/2010), n.1964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 775/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

26.10.05, depositata il 22/11/2005;

viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE che ha concluso per la pronuncia di sentenza ai sensi

dell’art. 375 c.p.c., comma 2, per manifesta fondatezza del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso in epigrafe è chiesta, per un motivo, recante denunzia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha riconosciuto all’attuale intimato, già dipendente della s.p.a. Poste Italiane, il diritto alla liquidazione della indennità di buonuscita con inclusione della quattordicesima mensilità.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è stato notificato a mezzo posta, ma non è stato prodotto l’avviso di ricevimento nè vi è stata istanza di rimessione in termini per consentire tale produzione.

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1. (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008).

In applicazione di tale principio il ricorso va dichiarato inammissibile senza provvedimenti sulle spese, data la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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