Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1964 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19718/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

CONFAL SRL IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 22.5.07, depositata il 28/05/2007;

udita a relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha accolto l’appello del Fallimento della CONFAL s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Napoli. Ha ritenuto in motivazione che le eccezioni proposte in appello fossero uno sviluppo delle questioni proposte in primo grado e quindi ammissibili. Nel merito dall’esame delle dichiarazione IVA 1999 (per il 1998) rilevava che nel rigo RX4 era indicato un credito di 252.011.000 non riportato nel rigo VLU, conseguentemente la compensazione con un pari debito della dichiarazione del 2000 comportava che nulla era dovuto per IVA 1999 e che la cartella derivante dal controllo automatizzato del 1999 era l’effetto dell’errore materiale di non essere stato riportato il credito 1998 nel rigo prescritto della dichiarazione.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il Fallimento non si è costituito.

Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme processuali sul divieto di domande ed eccezioni nuove formula il seguente quesito: se costituisca domanda nuova, come quella della fattispecie in esame, quella che alteri uno dei presupposti della domanda, introducendo una nuova richiesta diversa e certamente più ampia da quella proposta nel ricorso introduttivo. Il quesito, che si limita a riprodurre il divieto di ius novorum in appello, non risponde ai requisiti dell’art. 366 bis c.p.c., perchè la risposta ad esso non consente di decidere la causa in quanto la questione che essa pone è se la domanda proposta in primo grado sia meno ampia di quella proposta in appello. Il quesito doveva quindi riportare, sia pure sinteticamente, il contenuto delle due domande per consentirne il raffronto.

Con il secondo motivo deducendo vizio di motivazione deduce l’omessa motivazione sulla circostanza che l’Anagrafe tributaria riporti un debito della contribuente pari a quello indicato in cartella. La censura non evidenzia illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all’errore materiale nella compilazione della dichiarazione IVA, essendo peraltro ovvio che l’Anagrafe riporti i dati del controllo automatizzato che per sua natura non può avvedersi di errori interni alle dichiarazioni”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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