Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1964 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1964 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso 1896-2013 proposto da:
LA FATA VERDE SRL, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli Avvocati ALDO ANDREA
CASSIC GISELLA DALMASSON;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rapprnta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM.TRIB.REG.
MILANO, depositata il 21/05/2012;

Data pubblicazione: 26/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO

ROCCHI.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria regionale
di Milano confermava quella della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società La Fata Verde s.r.l. contro
l’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2006.
L’avviso accertava una maggiore base imponibile ai fini delle Imposte Dirette
e dell’IVA, scaturente da una verifica fiscale operata dall’Ufficio di Vimercate

complessivi euro 150.734,19, tra costi non inerenti, costi non documentati e
costi non di competenza.
La Commissione Provinciale aveva rigettato il ricorso in quanto i costi dedotti
dalla ricorrente non erano supportati da fatture chiare e regolari,, contratti non
registrati e ; riferimenti generici e contraddittori, che non consentivano
l’identificazione dell’esatta prestazione ricevuta; le fatture contravvenivano alle
disposizioni dell’art. 21 d.P.R. 633 del 1972.
La Corte Regionale osservava che l’avviso di accertamento derivava da un
controllo esclusivamente analitico, con esame dei documenti contabili, che aveva
evidenziato una non congruità, la non coerenza sulla percentuale di ricarico, sul
numero di posti per addetto e sul valore aggiunto per addetto. La sentenza di
primo grado aveva analizzato voce per voce, importo per importo ogni singola
voce di ripresa fiscale.
L’atto di appello era carente di censure alla sentenza di primo grado e la
documentazione prodotta era generica e non confacente a dimostrare la
correttezza dell’operato della società. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate aveva
dimostrato la presenza di altre società nel medesimo gruppo, le quali
emettevano fra di loro fatture commerciali non sufficientemente documentate
per essere considerate valide ai fini fiscali.

2. Ricorre per cassazione La Fata Verde S.r.l., sottolineando che, sia davanti
al Giudice di primo grado sia con l’atto di appello, aveva specificamente
contestato le singole voci di ripresa per i costi reputati non inerenti, ponendo a
sostegno delle contestazioni anche dichiarazioni di notorietà ex art. 47 d.P.R.
445 del 2000. Secondo la ricorrente, l’attività accertativa dell’Agenzia era diretta
a colpire la società partecipata (La Fata Verde) per colpire indirettamente anche
quelle partecipanti (la Compagnia Distribuzione del caffè s.r.l. e la Net Coffee
s.r.I.). In realtà le attività fatturate erano state dettagliatamente descritte in
fattura e, trattandosi di fatture per importo modesto, non dovevano
necessariamente trovare giustificazione in preventivi scritti o in contratti d’opera.

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dell’Agenzia delle Entrate; venivano ripresi a tassazione costi indeducibili per

La ricorrente, in un primo motivo, deduce omessa ed insufficiente
motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per avere la Commissione
Regionale omesso di pronunciarsi su eccezioni proposte in appello e/o per averle
valutate in modo insufficiente e/o contraddittorio.
La motivazione

per relationem della sentenza impugnata sosteneva che

quella di primo grado aveva analizzato le singole voci e i singoli importi in
contestazione: al contrario, la Commissione Provinciale non aveva affatto preso
in rassegna le singole voci e i singoli importi; la sentenza di primo grado si era

fatture non erano chiare o regolari e contenevano riferimenti generici tali da non
consentire l’identificazione dell’esatta prestazione ricevuta.
In definitiva, la Commissione Regionale si era sottratta all’esame delle
singole voci, ritenendo l’obbligo già assolto dal Giudice di primo grado che, al
contrario, non lo aveva fatto.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 cod. civ. e omessa e contraddittoria motivazione.
La Commissione Regionale aveva omesso di pronunciarsi su prove offerte
dal ricorrente in appello o le aveva valutate in maniera insufficiente o
contraddittoria.
Non solo la sentenza definisce l’atto di appello carente di censure a quella di
primo grado che, invece, erano presenti, ricalcando la comparsa di costituzione
dell’Agenzia, ma ritiene conclusivo lo schema redatto dall’Agenzia sulle
partecipazioni tra società che non riguardava affatto tutti i costi impugnati.
Per di più, il fatto che le prestazioni fossero state fatturate da società
partecipanti poteva essere considerato solo un indizio, e non una prova della
pretesa dell’Amministrazione.
Il Giudice del merito ha l’obbligo di operare, con adeguata motivazione, il
controllo critico sulla correttezza e la portata probatoria nonché la coerenza
logica e giuridica degli elementi addotti dall’Amministrazione. La Commissione
Regionale aveva attribuito rilievo ai rapporti tra partecipata e partecipante e
faceva assurgere a rango di prova elementi privi di valore probatorio.
La ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate conclude per il rigetto dei motivi
di ricorso.
La contribuente si era limitata a contrapporre al controllo analitico operato
dall’Amministrazione dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante della
società o da quelli delle società partecipanti: ciò aveva indotto la Commissione

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limitata a rimarcare la natura analitica dell’accertamento e ad affermare che le

Provinciale a ritenere sufficienti e decisive le prove prodotte dalla verificata.
L’Agenzia ripercorre le proprie deduzioni in primo grado, che dimostravano
l’insufficienza delle prove offerte dalla contribuente dell’inerenza ed effettività dei
costi dedotti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente e determina la cassazione

Il contenuto effettivo della decisione impugnata si può riassumere: a)
nell’avvenuto controllo della motivazione di quella di primo grado, che avrebbe
“analizzato voce per voce, importo per importo ogni singola voce di ripresa
fiscale”, cosicché “ciascuna posta fiscale è stata oggetto di singolo esame”; b)
nella valutazione di estrema genericità dell’atto di appello e di carenza delle
censure alla sentenza di primo grado.

Entrambe le affermazioni sono smentite documentalrnente.
La motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Milano non è affatto analitica, ma complessiva e sintetica, affermando soltanto
che “l’azione accertativa dell’Ufficio è stata corretta, in quanto sono stati ripresi
costi dedotti dalla ricorrente non supportati da fatture chiare e regolari, contratti
non registrati, con riferimenti generici e contraddittori, che non consentono
l’identificazione dell’esatta prestazione ricevuta”, aggiungendo che “le fatture
oggetto di esame da parte dei verificatori contravvengono alla disposizione
sancita dall’art. 21 d.P.R. 633 del 1972”.

Al contrario, l’appello non era affatto generico ma analizzava, una per una,
le singole voci di ripresa per i costi reputati non inerenti (cfr. pag. 6 – 16 ricorso
per cassazione).

In definitiva, sia la Commissione Provinciale che quella Regionale,
accogliendo per intero la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate (che – si deve
sottolineare – a sua volta aveva esposto considerazioni analitiche, cfr. pagg. 6 16 controricorso), hanno evitato di scendere all’analisi concreta delle singole voci
che avevano dato luogo all’accertamento e che entrambe le parti avevano
discusso in dettaglio, limitandosi ad una valutazione sintetica che, per il tipo di
controversia, risulta del tutto insoddisfacente.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamento

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con rinvio della sentenza impugnata.

tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA,

la legge

rispettivamente art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle
dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo
caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla
base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza
necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”.

legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e
complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando
atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione
non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che
lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi
dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla
valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai
sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. (Sez. 5,
Sentenza n. 9784 del 23/04/2010, Rv. 612593 – 01).

Più in generale, in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve
esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti
in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della
selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a
seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti
valutazione analitica

valutativi: in primo luogo, occorre una

degli elementi

indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,
invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o
almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una
valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se
essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida
prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza
considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del
06/06/2012, Rv. 622995 – 01).

In definitiva, una valutazione complessiva attendibile ed effettiva del giudice
di merito può derivare solo dall’esame e valutazione dei singoli elementi offerti.

Ricorre, quindi, il vizio di insufficiente – se non omessa – motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

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Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in
diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso il 10 luglio 2017

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