Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19639 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19639 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 14843-2013 proposto da:
SIMONE

ANTONIO

METASTASIO

C.F.

SMNNTN48B11H501S,

GIANFRANCO

C.F.

MTSGFR46B03B963M, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
2018
1715

dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che
li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ILARIA ANITA FARES giusta

Data pubblicazione: 24/07/2018

delega in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO

ECONOMIA

FINANZE

C.F.

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6114/2012 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
06/11/2012 R.G.N. 1323/2008.

80415740580, in persona del Ministro pro

R.G. 14843/2013
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Roma, pronunciando sulle opposte impugnazioni, accogliendo
quella proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, in parziale riforma della
sentenza impugnata, confermata nel resto, ha rigettato la domanda proposta dagli attuali
ricorrenti i quali, tutti dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avevano chiesto l’accertamento del diritto
all’attribuzione di un incarico dirigenziale equivalente a quello già da loro precedentemente
rivestito, con condanna del Ministero all’attribuzione di detto incarico equivalente, ovvero di

2. I ricorrenti avevano dedotto di essere stati illegittimamente collocati in posizione di livello
inferiore in violazione del diritto a ricoprire un incarico equivalente ai sensi art. 13 C.C.N.L.,
subendo altresì, con le retribuzioni di marzo 2006, significative riduzioni stipendiali. In
particolare, avevano prospettato che, con decreto del capo del Dipartimento delle politiche
fiscali del 19 luglio 2002, era stata operata una graduazione delle posizioni dirigenziali non
generali del Dipartimento e che in virtù di tale provvedimento si erano visti retrocessi di uno
o due livelli in corso di contratto e in via retroattiva, in violazione del principio di
irretroattività degli atti amministrativi sfavorevoli; che inoltre con D.M. n. 33828 del 16
dicembre 2002, erano stati notevolmente differenziati sotto il profilo retributivo i quattro
livelli della posizione dirigenziale di seconda fascia, con effetto retroattivo dal 10 gennaio
2002, e oltre i limiti del 10% di cui all’art. 13, co. 4, C.C.N.L.; che detta decurtazione della
retribuzione era stata operata illegittimamente sulla retribuzione di posizione complessiva
(parte fissa e parte variabile), anziché sulla sola parte variabile e con ulteriore illegittima
previsione della riassorbibilità, secondo i criteri dettati dalla Ragioneria Generale dello Stato.
3. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda,
respinta la pretesa risarcitoria, aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti a ricoprire un incarico
dirigenziale equivalente a quello rivestito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’art. 13, co.4, C.C.N.L. del personale dirigente area 1 e aveva condannato il
Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere ai ricorrenti, per tale titolo, le
differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto, oltre interessi
legali dalla maturazione delle singole ragioni di credito al saldo.
4. A fronte delle opposte impugnazioni, l’appello proposto al Ministero veniva accolto dalla
Corte territoriale, sulla base dei seguenti argomenti:
– incontroversa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 13, co. 4, C.C.N.L. dirigenti area 1,
dalla lettura della norma contrattuale emerge che, in caso di mancata conferma dell’incarico
precedentemente svolto o in caso di ristrutturazione o di riorganizzazione che comporti la
modifica o la soppressione, i dirigenti hanno diritto ad un incarico almeno equivalente, con
la precisazione tuttavia che il diritto riconosciuto al dipendente non è la tutela della
posizione contrattuale rivestita (è pacifico che sia inapplicabile nel settore del pubblico

altro di pari fascia retributiva.

R.G. 14843/2013

impiego privatizzato l’art. 2103 cod. civ. in materia di mansioni, principio espressamente
sancito dall’art. 19 d.lgs. 165/2001), ma una tutela meramente economico-retributiva, con
espressa previsione della salvaguardia, nel limite del 10%, della c.d. retribuzione di
posizione;
– a nulla rileva il ritenuto declassamento, essendo necessario stabilire se il nuovo incarico di
dirigente abbia subito una decurtazione stipendiale superiore al 10%, percentuale

questa nel suo complesso, poiché la lettera della norma contrattuale non è suscettibile di
interpretazione diversa, facendo riferimento ” all’importo precedentemente percepito” senza
con ulteriore distinguo;
– quanto alla contestata retroattività, in realtà la decorrenza del nuovo trattamento è
coincidente con la decorrenza dei nuovi incarichi per cui in concreto nessuna retroattività è
stata operata dalla norma contrattuale.
5. Per la cassazione di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a
quattro motivi. Resiste il Ministero dell’economia e delle finanze con controricorso. I
ricorrenti hanno altresì depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. I primi due motivi denunciano violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale
di riferimento, art. 13, co. 1 e 4, C.C.N.L. del 5 aprile 2001. Si sostiene era stato violato
l’art. 19, co. 1, del d.lgs. 165 del 2001, il quale sancisce che il personale dirigente
percepisce un trattamento economico che si compone di una parte fondamentale e di una
parte accessoria, comprensiva della retribuzione di posizione, a sua volta ripartita tra la
componente fissa e la componente variabile, collegata quest’ultima all’incarico conferito
sulla base di una graduazione delle funzioni. Si deduce quindi che nel passaggio da uno
all’altro incarico dirigenziale dell’originario trattamento economico si conserva, oltre al
trattamento fondamentale, altresì la parte fissa della retribuzione di posizione, occorrendo
pur sempre distinguere il trattamento fondamentale da quell’accessorio e all’interno di
quest’ultimo solo la retribuzione di posizione di parte variabile può mutare in ragione dello
specifico incarico attribuito.
2. Il terzo e il quarto motivo denunciano violazione degli artt. 1375 e 2113 cod. civ.. con
riferimento all’art. 13, co. 4, C.C.N.L. nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
e vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La Corte di appello aveva omesso di
esaminare il contenuto dei contratti individuali, dai quali sarebbe stato possibile evincere
che la retribuzione di posizione, parte variabile, era scesa al di sotto del 10% rispetto a
quanto già percepito in relazione al precedente incarico svolto.
3. Il ricorso è infondato.

2

parametrata non alla singola componente variabile della retribuzione di posizione, ma a

R.G. 14843/2013

4. La controversa trae origine dai nuovi incarichi conferiti agli odierni ricorrenti all’esito dei
processi di riorganizzazione che hanno interessato l’Amministrazione finanziaria, in specie il
Dipartimento per le politiche fiscali, con conseguente modifica degli uffici già previsti dai
precedenti decreti ministeriali e l’istituzione delle nuove posizioni. In tale contesto, la
contrattazione collettiva è legittimamente intervenuta sulla sola salvaguardia delle garanzie
contrattuali relative all’incarico e ciò ha fatto con la previsione di cui all’art. 13, co. 4,

e non già di mansioni.
4.1. Testualmente il comma 4 dell’art. 13 CCNL dirigenti Area 1 così dispone: “4. Le singole
amministrazioni effettueranno con le procedure di cui all’art. 35, entro tre mesi dalla
scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell’incarico
svolto; qualora non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e
non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 35, sono tenute ad
assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.
Per incarico equivalente si intende l’incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione
complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia
inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Nelle ipotesi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle
competenze affidate all’ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova
stipulazione dell’atto di incarico, assicurando al dirigente l’attribuzione di un incarico
equivalente”.

Il quarto comma si inserisce in un complesso normativo ispirato

all’avvicendamento degli incarichi dirigenziali e al principio di rotazione.
4.2. Alla stregua di tale previsione contrattuale, il D.M. 16 dicembre 2002 il Dipartimento
delle politiche fiscali del MEF ha operato una nuova “pesatura” degli incarichi dirigenziali non
generali; ciò ha comportato, per i dirigenti preposti ad un ufficio diverso da quello in
precedenza ricoperto a seguito della nuova graduazione, la possibilità dell’attribuzione di
una posizione dirigenziale anche inferiore di uno o due livelli.
4.3. La norma contrattuale ben chiarisce che per “incarico equivalente” si intende “l’incarico
cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una
retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello
precedentemente percepito”, ossia un incarico cui corrisponda una retribuzione di posizione
complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia
inferiore a 10% rispetto a quanto precedentemente percepito. Ciò significa che deve essere
assicurata ai dipendenti una retribuzione di posizione complessiva equivalente a quella
precedentemente fruita e che la differenza tra quest’ultima retribuzione di posizione

3

C.C.N.L. che assicura, nell’attribuzione del nuovo incarico, soltanto l’equivalenza economica

R.G. 14843/2013

percepita nel nuovo ufficio ricoperto può subire uno riduzione per un importo non superiore
al 10%, che costituisce il limite di salvaguardia del trattamento economico equivalente.
5. Non può essere accolta l’interpretazione prospettata da parte ricorrente secondo cui la
percentuale massima della riduzione consentita riguarderebbe la sola retribuzione di
posizione parte variabile e non la voce complessiva, comprensiva anche della parte fissa. Il
dato testuale della previsione contrattuale non consente di avvalorare tale tesi, poiché l’uso

prima parte della sopra richiamata previsione, in mancanza di ulteriori specificazioni
successive, vale a regolare l’intera fattispecie, per cui la decurtazione del 10%, che
costituisce il limite massimo della riduzione stipendiale, non può che riferirsi alla
complessiva retribuzione di posizione e non soltanto la sua componente variabile. E’ dunque
conforme a diritto l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale.
6. Tale soluzione è poi in linea con i principi generali dettati dall’art. 24, c. 1, del d.lgs. n.
165, secondo cui “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La
graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita., ai
sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le amministrazioni o enti …”. .

Con

riferimento alla retribuzione di posizione, comunque, si ritiene che tale emolumento riflette il
livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed esprime lo specifico valore
economico di una determinata posizione dirigenziale, al di fuori di ogni automatismo (Cass.
15.5.07 n. 11084, Cass. n. 23696 del 2008; Cass. n. 29671 del 2008; Cass. n. 9807 – del
2012).
7. Respinti i primi due motivi, restano assorbiti il terzo e il quarto che presuppongono
l’accoglimento dei precedenti, in quanto vertono sul presunto superamento del limite del
10% considerato sulla sola parte variabile della retribuzione di posizione.
8. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
9. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento,
da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

4

della locuzione “retribuzione di posizione complessiva di pari fascia” che compare nella

R.G. 14843/2013

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stess

41,
/l

articolo 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 aprile 2018

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