Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19639 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5996 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Studio Professionale R. & Associati, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio

Finessi per procura speciale in calce al controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, n. 295, presso lo

studio dell’Avv. Vincenzo Pentella;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna n. 45/10/2014, depositata il giorno 14

gennaio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15

novembre 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo

l’estinzione del giudizio;

udito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello Stato Generoso Di Leo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego di rimborso Iva, relativo all’anno 2006, con il quale aveva ritenuto che, essendo la contribuente un soggetto non residente, non risultava che la stessa avesse provveduto a nominare, con atto avente data certa, un proprio rappresentante fiscale, sicchè non poteva esercitare il diritto alla detrazione; avverso il suddetto provvedimento di diniego aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Ferrara aveva accolto il ricorso; avverso la suddette pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate.

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: per l’esercizio del diritto al rimborso e alla detrazione Iva da parte dei soggetti non residenti, la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17 poteva avvenire anche in base ad una comunicazione all’ufficio ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto, con la dichiarazione di inizio attività; la contribuente si era avvalsa di tale facoltà; non aveva rilevanza la contestazione dell’Agenzia delle entrate circa la mancanza di una formale lettera di conferimento dell’incarico al rappresentante fiscale, posto che il suddetto incarico poteva dirsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita Iva, come previsto dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 4.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l’Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la contribuente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ai fini della definizione della presente controversia deve darsi atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 13 novembre 2019, un atto di rinuncia al ricorso, con allegata la dichiarazione di assenso della controparte anche ai fini della compensazione delle spese.

Ne consegue, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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