Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19639 del 21/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5996 del ruolo generale dell’anno 2015
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Studio Professionale R. & Associati, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio
Finessi per procura speciale in calce al controricorso,
elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, n. 295, presso lo
studio dell’Avv. Vincenzo Pentella;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna n. 45/10/2014, depositata il giorno 14
gennaio 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15
novembre 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo
l’estinzione del giudizio;
udito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello Stato Generoso Di Leo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego di rimborso Iva, relativo all’anno 2006, con il quale aveva ritenuto che, essendo la contribuente un soggetto non residente, non risultava che la stessa avesse provveduto a nominare, con atto avente data certa, un proprio rappresentante fiscale, sicchè non poteva esercitare il diritto alla detrazione; avverso il suddetto provvedimento di diniego aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Ferrara aveva accolto il ricorso; avverso la suddette pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: per l’esercizio del diritto al rimborso e alla detrazione Iva da parte dei soggetti non residenti, la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17 poteva avvenire anche in base ad una comunicazione all’ufficio ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto, con la dichiarazione di inizio attività; la contribuente si era avvalsa di tale facoltà; non aveva rilevanza la contestazione dell’Agenzia delle entrate circa la mancanza di una formale lettera di conferimento dell’incarico al rappresentante fiscale, posto che il suddetto incarico poteva dirsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita Iva, come previsto dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 4.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l’Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la contribuente con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione della presente controversia deve darsi atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 13 novembre 2019, un atto di rinuncia al ricorso, con allegata la dichiarazione di assenso della controparte anche ai fini della compensazione delle spese.
Ne consegue, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 15 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020