Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19639 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 03/10/2016), n.19639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5985/2013 proposto da:

L.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAURIZIO CESARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ITALO GENTILE giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LE.GI.AN., COMUNE DI CISTERNINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 55/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2003 L.M. convenne dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione di Fasano, il Comune di Cisternino, deducendo che il (OMISSIS) era caduta ed aveva patito lesioni personali a causa dell’acqua saponata sparsa su un marciapiede; soggiungeva che l’esito della caduta era stato aggravato dalla presenza d’un pozzetto fognario senza copertura, nel quale era finita dopo la caduta.

Sul presupposto che tali fatti fossero imputabili al Comune convenuto, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta sopra descritta.

2. Il Comune si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa Le.Gi.An., indicata come la persona che aveva sparso acqua saponata sul marciapiede.

3. Con sentenza 27.11.2008 il Tribunale di Brindisi accolse la domanda nei soli confronti di Le.Gi.An..

4. La Corte d’appello di Lecce con sentenza 31.1.2012 n. 55, accogliendo l’appello di Le.Gi.An., riformò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda attorea anche nei confronti dell’appellante Le., ritenendo che l’attrice non avesse dato prova del nesso di causa tra la caduta e il marciapiede cosparso di acqua saponata.

5. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da L.M., con ricorso fondato su due motivi.

Nessuno degli intimati si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 324, 342 e 346 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo formula la seguente tesi:

(a) il Tribunale aveva ritenuto che la terza chiamata in causa Le.Gi.An., costituendosi, contestò solo modo inefficace) i fatti dedotti dall’attrice;

(b) questa statuizione della sentenza di primo modo altrettanto generico, e quindi inammissibile, dalla soccombente Le.;

(c) la Corte d’appello di Lecce, invece di dichiarare su questo punto inammissibile l’appello, lo ritenne ammissibile ed anche fondato. Sicchè, ritenendo che la terza chiamata in causa avesse contestato validamente i fatti dedotti dall’attrice, è passata all’esame delle prove, reputandole non sufficienti a dimostrare il nesso di causa tra la condotta di Le.Gi.An. e il danno lamentato da L.M..

In questo modo la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita.

1.2. Il motivo è infondato.

La terza chiamata in causa, impugnando la sentenza di primo grado, dichiarò di “contestare (di non avere) rassegnato alcuna conclusione, avendo (..) dedotto (..) in punto di fatto l’infondatezza delle domande”.

Una impugnazione del suddetto tenore non può ritenersi “aspecifica”, per i fini di cui all’art. 342 c.p.c..

Infatti colui il quale impugni la sentenza dalla quale è stato ritenuto indefensus non ha altro onere che quello di negare di avere ammesso i fatti dedotti ex adverso.

Del resto la stessa richiesta, formulata con l’appello, di prendere in esame le prove raccolte in primo grado (e non esaminate dal Tribunale perchè ritenne non contestati i fatti) sottende necessariamente l’intento di impugnare la valutazione con cui il Tribunale ritenne “non contestate” le circostanze di fatto.

La Corte d’appello pertanto, decidendo sul motivo d’appello con cui Le.Gi.An. contestò di avere ammesso i fatti di causa, non ha pronunciato ultra petita.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che nella propria comparsa di risposta depositata in primo grado, Le.Gi.An. aveva contestato solo genericamente i fatti dedotti dall’attrice. La Corte d’appello pertanto, ritenendo quei fatti validamente contestati, avrebbe violato l’art. 167 c.p.c..

2.2. Il motivo è infondato.

I fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda posson dirsi non contestati quando nella comparsa di costituzione e risposta siano stati ammessi esplicitamente; quando la contestazione manchi del tutto; ovvero quando sia generica.

Una contestazione mancante od una contestazione generica, tuttavia, non possono ritenersi sussistenti sol perchè la comparsa di risposta non sia un modello di stile letterario. Anche una comparsa redatta con pessima tecnica scrittoria sarà dunque idonea a ritenere contestati i fatti invocati dall’attore, quando il suo significato di contestazione sia inequivoco, quand’anche per ricostruirlo debba farsi ricorso agli strumenti dell’ermeneutica.

Infine, v’è da considerare che “l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006).

2.3. Nel nostro caso Le.Gi.An., costituendosi nel giudizio di primo grado, depositò una comparsa il cui senso complessivo era che l’attrice, con la citazione, aveva fornito una versione dei fatti diversa da quella fornita ante causam nella richiesta stragiudiziale risarcimento (e cioè: dapprima dichiarò di essere caduta in un tombino scoperto; poi dichiarò di essere scivolata sull’acqua saponata). Così si legge al punto (e) della comparsa di risposta.

L’unico scopo plausibile di una simile difesa è quello di una implicita contestazione della verità storica dei fatti dedotti dall’attrice: il mutamento di versione dell’accaduto costituisce infatti, anche secondo il senso comune, un indice di inveridicità.

Dunque, per un verso, attribuire all’attrice l’addebito di avere cambiato versione dei fatti costituiva una implicita negazione della verità stessa di quei fatti. Per altro verso, non avendo nessuno mai sostenuto che la caduta della L. avvenne alla presenza della Le., il principio sopra ricordato secondo cui l’obbligo di contestazione vale per i fatti noti alla parte esonerava la terza chiamata in causa dell’onere di contestazione.

corretta, quindi, fu la decisione della Corte d’appello, là dove ritenne validamente contestati da Le.Gi.An. i fatti materiali dedotti dall’attrice.

3. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di L.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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