Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19638 del 24/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19638 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BELLE’ ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 24964-2013 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI C.F.
80021670585, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente
2018
1606

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,
presso lo studio dell’avvocato ANGELO
PANDOLFO, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 24/07/2018

giusta delega in atti;
– ricorrentecontro

SCARCELLA

GIROLAMO,

elettivamente

presso lo studio dell’avvocato FAUSTO
BUCCELLATO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SALVATORE PARISI
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1129/2013 della
CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il
06/05/2013 R.G.N. 1399/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2018 dal
Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’
che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
udito

l’Avvocato DUCANTONI

SILVIA per

delega verbale Avvocato PANDOLFO ANGELO;
udito l’Avvocato LO DUCA ANTONINO per
delega Avvocato PARISI SALVATORE.

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45,

R. G. n. 24964/2013

FATTI DI CAUSA

1.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori

Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi,
avverso la sentenza n. 1129/2013 della Corte d’Appello di Palermo che aveva
confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, con la quale si era
ritenuto che alla Cassa non spettasse un potere autonomo, qualora fosse

requisiti di legittimità dell’esercizio della professione, ai fini del riconoscimento
dei corrispondenti anni di iscrizione, requisiti che nel caso di specie, secondo la
predetta Cassa, non sarebbero sussistiti a causa dell’esercizio da parte del
ricorrente ScarCella, dal 2003 al 2008, del ruolo di amministratore unico e socio
al 75 % della società Pantelleria s.r.l.
2.

La sentenza, in ragione di quanto sopra, aveva altresì accolto la domanda

dello Scarcella di percezione della pensione di vecchiaia, attraverso la fruizione
anche di quegli anni di iscrizione.
3.

Lo Scarcella ha resistito con controricorso e la Cassa ha depositato

memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente adduce vizio di motivazione della
sentenza impugnata, ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il
giudice dell’appello errato nell’affermare che il Consiglio dell’Ordine avrebbe
escluso la sussistenza delle cause di incompatibilità, poi accertate dalla Cassa,
nel periodo 2003-2008, in quanto in realtà la delibera consiliare aveva
semplicemente accertato l’avvenuta rimozione di quelle incompatibilità nel 2009
e non l’insussistenza di esse nel passato
Con il secondo motivo la Cassa afferma, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione
dell’art. 22 L. 21/1986, per essere stata ad essa negata la possibilità di verificare
le situazioni di incompatibilità nell’esercizio della professione ostative al
perdurare, nei corrispondenti periodi, dell’iscrizione in ambito previdenziale,
poteri in realtà impliciti nell’attribuzione, di cui all’art. 22 cit., della competenza
ad accertare l’effettivo, da intendersi anche come legittimo, esercizio dell’attività
propria del dottore commercialista.
Con il terzo motivo si sostiene che l’interpretazione adottata dalla Corte
territoriale creerebbe la violazione del principio di uguaglianza e quindi dell’art. 3

3
Roberto B lè, estensore

mancata una conforme decisione del relativo Ordine professionale, di verificare i

R. G. n. 24964/2013

Cost., in quanto tratterebbe in modo identico la situazione di chi sia
regolarmente iscritto alla Cassa e di chi, per illegittimità attinenti all’iscrizione
all’Ordine, non dovrebbe esserlo.
Con il quarto ed ultimo motivo è addotta la violazione dell’art. 1, commi 1 e 3,
nonché dell’art. 2 d. Igs. 509/1994, in quanto l’erogazione della prestazione
previdenziale a favore di un soggetto che non ne avrebbe diritto per illegittima
iscrizione all’Albo determinerebbe un indebito pregiudizio per le finanze dell’ente

2.

3.
che

Il secondo motivo è logicamente preliminare ed è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con principi qui condivisi,
«la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori

Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad
essa, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi
trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l’esercizio della
corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità
di cui all’art. 3 del d.p.r. 1067/1953 (ora art. 4 del d.lgs. 139/2005), ancorché
quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. In
particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della
verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si
associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine, non potendosi
ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l’esercizio
di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso
assicurate dall’osservanza delle norme generali di cui alla L. 241/1990» (Cass.,
S.U., 1 febbraio 2017, n. 2612; conforme, in precedenza, Cass. 13 novembre
2013, n. 25526).
La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi e ciò comporta la
cassazione della pronuncia impugnata.
I restanti motivi restano assorbiti e va disposto rinvio alla medesima Corte

pajk

d’Appello affinché riesamini le circostanze)Ie domande di causa alla luce di
quanto, nei termini di cui sopra, qui stabilito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,

4
Roberto Bellè,

stensore

privatizzato.

R. G. n. 24964/2013

alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.4.2018.

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