Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19638 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16250-2018 proposto da:

R.N., in proprio e quale titolare della DITTA INDIVIDUALE

COSTRUZIONI R. DI N.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUCA BIAGI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2494/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Con ricorso affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, R.N. censura la sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, relativa all’impugnazione di un avviso d’accertamento per Irpef anno 2010, notificato per mezzo di posta elettronica certificata. La ctp dichiarava inammissibile il ricorso con statuizione confermata dalla CTR, che ha ritenuto inesistente e insuscettibile di sanatoria detta notifica, consentita solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 (in applicazione della L. n. 53 del 1994).

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 54679, art. 16 bis comma 3, del D.M. economia e finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 2, del D.M. economia e finanze del 4 agosto 2015, in quanto la CTR aveva errato nel ritenere inesistente la notifica del ricorso avvenuta via pec il 10.7.2015 prima dell’entrata in vigore in Toscana del processo tributario telematico (1 dicembre 2015), e ciò: sia per raggiungimento dello scopo, essendosi l’Ufficio costituito, sia in relazione all’equiparazione fra processo tributario e amministrativo (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 48 comma 2), ove tale tipologia di notifica è consentita.

Il ricorso è infondato, in relazione al principio di specialità del processo tributario (Cass. nn. 15109/18, 18321/17, 17941/16) per il quale è inesistente la notificazione del ricorso a mezzo pec in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella fattispecie la Toscana, ove è entrato in vigore il processo tributario telematico il 1 dicembre 2015 (v. Cass. n. 15109 del 11/06/2018, Cass. 27425/2018).

Secondo l’orientamento di questa Corte ‘Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46,comma 1, lett. a), n. 2, (conv., con modif, dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. nn. 15109/18, 18321/17, 17941/16).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno applicato superiore principio di diritto.

Le spese vanno compensate, in ragione dell’assestarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del doppio contributo, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13,comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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