Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19638 del 16/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BECOSPED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 30, presso
l’avv. CAMICI Giammaria, che la rappresenta e difende unitamente
all’avv. Jacopo Calo’ Carducci, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 48/01/06, depositata il 2 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 48/01/06, depositata il 2 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ della cartella di pagamento emessa nei confronti della Becosped s.r.l. a titolo di recupero di somma indebitamente corrisposta alla contribuente a titolo di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese. La contribuente resiste con controricorso.
2. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributano, appare inammissibile, in quanto la questione di giurisdizione risulta preclusa dalla formazione del giudicato implicito sulla stessa, per effetto della pronuncia sul merito da parte del giudice di primo grado e della mancata impugnazione al riguardo dinanzi al giudice d’appello (ex plurimis, Cass., Sez. un., nn. 24883, 26019 e 27531 del 2008). Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio – e premesso che, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, il ricorso e’ tempestivo, in quanto il giorno di consegna dell’atto per la notifica (2 ottobre 2008) era l’ultimo giorno utile -, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la prima delle sentenze sopra citate e’ intervenuta dopo la proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010