Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19638 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 03/10/2016), n.19638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5084/2013 proposto da:

C.A., (OMISSIS), C.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato GINA TRALICCI, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad negotia

Dott. L.G.M.S. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

FRANCIOSA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE GUIDONIA DI MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore

Arch. R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTAIONE, 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RIVELLINI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4561/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO RIVELLINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004 C.A. e C.D. convennero dinanzi al Tribunale di Tivoli il Comune di Guidonia Montecelio, esponendo che:

-) il (OMISSIS) C.A. rimase vittima d’un sinistro stradale, allorchè cadde dal ciclomotore da lui condotto e di proprietà di C.D.;

-) il sinistro avvenne mentre C.A. percorreva una strada di proprietà del Comune di (OMISSIS);

-) il sinistro era stato causato dal fondo stradale reso sdrucciolevole dalla presenza di “materiale breccioso e sabbioso”, e che di tale circostanza dovesse rispondere l’ente proprietario della strada, ovvero il Comune.

Gli attori chiesero pertanto la condanna del Comune al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.

2. Il Comune si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la Unipol, al fine di essere manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea.

Anche la Unipol si costituì chiedendo il rigetto della domanda principale.

3. Il giudizio, cui venne assegnato il numero di ruolo 165/04, si concluse con una ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata dal Tribunale dopo avere riscontrato la mancata integrazione dell’atto di citazione, dichiarato nullo ex art. 164 c.p.c..

4. Nel 2005 C.A. e C.D. riassunsero il suddetto giudizio, coltivando la domanda già formulata.

Il Comune di Guidonia Montecelio e la Unipol eccepirono l’estinzione del processo, e nel merito reiterarono le difese già formulate.

5. Con sentenza 4.6.2008 n. 808 il Tribunale di Tivoli dichiarò nullo l’atto di citazione in riassunzione, e di conseguenza inammissibile la domanda.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 24.9.2012 n. 4561, ritenne valida la citazione, ma rigettò comunque la domanda nel merito, ritenendo che la colpa del sinistro andasse ascritta alla stessa vittima, a causa della velocità eccessiva tenuta in prossimità d’una curva a visibilità limitata.

6. Ricorrono per cassazione C.A. e D., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la Unipol con controricorso illustrato da memoria.

Il Comune di Guidonia Montecelio ha depositato un atto denominato “atto di costituzione” per la discussione orale, corredato da procura autenticata direttamente dall’avvocato; ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. L’istanza di rinvio dell’udienza, fatta pervenire dal difensore della Unipol a mezzo fax in data 23.3.2016 (giorno dell’udienza) non può essere accolta. L’istante, infatti, si è limitato a dichiarare il rinvio della discussione “a causa dell’improvviso legittimo impedimento” del difensore.

Tuttavia questa formula così ermetica non consente di stabilire non solo se un impedimento esista, ma addirittura di che natura sia. E va da sè che nessun rinvio può essere mai disposto per il solo fatto che lo si chieda.

1.2. L’atto depositato dalla difesa del Comune di Guidonia, denominato “atto di costituzione per la discussione orale”, e la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dalla medesima difesa, sono nulli per difetto di procura.

La procura infatti risulta rilasciata in margine al suddetto “atto di costituzione”, ed autenticata dall’avvocato Francesco Rivellini.

Tuttavia questa modalità di autenticazione della sottoscrizione della procura speciale non è utilizzabile nel presente giudizio.

Infatti la norma che la consente (ovvero il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso), si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (ovvero il 4 luglio 2009). Per i giudizi già pendenti a tale data, invece, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212).

1.3. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., i ricorrenti hanno eccepito la nullità della notifica del controricorso, per tre ragioni:

(a) perchè è stata eseguita ai sensi della L. n. 53 del 1994, senza che sia stata depositata l’autorizzazione del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma;

(b) perchè nell’avviso di ricevimento manca l’indicazione della parte istante, ovvero la Unipol s.p.a.;

(c) perchè l’avviso di ricevimento non indicava l’ufficio giudiziario adito. L’eccezione è manifestamente infondata.

Il controricorso risulta pervenuto presso il domicilio eletto dei ricorrenti il 6.3.2013 e consegnato al portiere, con successivo avviso a mezzo raccomandata della consegna.

I ricorrenti mostrano altresì di averne avuto contezza, sicchè – a prescindere da qualsiasi giudizio circa i vuoti formalismi invocati dai ricorrenti quali cause di nullità – qualsiasi eventuale nullità sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.; artt. 115, 116 e 324 c.p.c..

Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto superata la presunzione di colpa di cui all’art. 2051 c.c., nonostante che la parte onerata – il Comune – non avesse fornito alcuna prova.

2.2. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha articolato il seguente sillogismo:

(a) il brecciolino era alla fine di una curva a gomito (lo dedussero gli stessi attori);

(b) chi affronta una curva a gomito deve procedere con cautela, perchè ha la visibilità ostruita (art. 140 C.d.S.);

(c) ergo, se il conducente avesse osservato questa prescrizione avrebbe potuto avvistare il brecciolino, e comunque non sarebbe caduto.

Non c’è dunque violazione nè dell’art. 2051 c.c. (la prova liberatoria è stata correttamente addossata al Comune); nè dell’art. 2697 c.c., perchè la Corte d’appello ha semplicemente ritenuto, sulla base d’una presunzione semplice, sussistere una condotta colposa della vittima idonea a spezzare il nesso causale tra cosa e danno.

Ed è appena il caso di ricordare che qualsiasi presunzione legale può essere vinta dalla prova contraria, che può essere ricavata anche da una presunzione semplice.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato il rapporto della polizia municipale, dal quale risultava che la vittima non teneva affatto una velocità eccessiva.

2.2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, i ricorrenti pretendono col proprio motivo di ricorso una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella adottata dal giudice di merito: una richiesta, dunque, non consentita in questa sede.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Anche col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe adottato una “motivazione insufficiente e contraddittoria” nella parte in cui ha rigettato le richieste istruttorie degli attori.

3.2. Il motivo è infondato.

Anche a voler prescindere dal rilievo formale che la mancata ammissione d’una prova ammissibile e rilevante costituisce un error in procedendo, da far valere ai sensi dell’art. 360, nn. 3 o 4 e non un vizio di ricostruzione del fatto, denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, resta il fatto che i tre capitoli di prova per testi della cui mancata ammissione i ricorrenti si dolgono sono irrilevanti, perchè quand’anche provati dimostrerebbero soltanto che la vittima cadde a causa del brecciolino, del che nessuno discute.

La Corte d’appello, infatti, non ha negato che la vittima sia caduta a causa del brecciolino, ma ha ritenuto che con una condotta di guida prudente l’avrebbe potuto evitare. E tale affermazione, così come la sua idoneità a sorreggere la sentenza impugnata, non verrebbe meno se venisse raccolta la prova richiesta dai ricorrenti.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna C.A. e C.D., in solido, alla rifusione in favore di Unipol Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.700, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.A. e C.D., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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