Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19637 del 24/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19637 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 21801-2016 proposto da:
DE VIZIA TRANSFER S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore
2018
1580

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
NEPOTE 16, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 24/07/2018

dall’avvocato LUCA GRASSO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO SPAGNOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA
MINOZZI giusta delega in atti;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2016 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il
25/07/2016 R.G.N. 147/2016;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2018 dal
Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che
ha concluso per l’estinzione del ricorso.

PAVAN DIMITRI, elettivamente domiciliato in

R.G. 21801/2016

FATTI DI CAUSA
1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste,
decidendo sul reclamo proposto dalla De Vizia Transfer S.p.A. nei
confronti di Dimitri Pavan, in parziale riforma della decisione del
Tribunale di Udine, resa sull’opposizione ex art. 1, co. 51 e ss., della

co. 48 della medesima legge, confermata la tardività del recesso
datoriale e la qualificazione di quest’ultimo come licenziamento privo di
giusta causa o di giustificato motivo, condannava la società, ex art. 18,
co. 4 e 7, della I. n. 300/1970 nel testo introdotto dalla I. n. 92/20120,
alla reintegra del lavoratore ed al pagamento in favore del Pavan delle
retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a
quello della reintegra, detratti i redditi di lavoro percepiti aliunde dal
lavoratore e comunque entro il limite massimo di 12 mensilità.
1.2. Dimitri Pavan aveva lavorato dapprima come operatore
ecologico presso la sede operativa della De Vizia Tranfer S.p.A. di
Magnano in Riviera in forza di plurimi contratti di somministrazione
relativi ai giorni 5 e 6 maggio, 13 maggio, 19 e 20 maggio, 26 e 27
maggio 2011 e infine dall’1/6/2011, con scadenza fissata al 30/6/2011
e poi era stato assunto direttamente dalla De Vizia in data 1/7/2011
con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di
tre anni, venendo inquadrato nel livello 2B del c.c.n.l. FISE con la
qualifica di operaio e le mansioni di operatore ecologico.
1.3. Il Tribunale, tra le varie questioni poste dal lavoratore, aveva
ritenuto preliminare ed assorbente quella della tardività del recesso
datoriale posto che la società non aveva tenuto conto del fatto che, per
effetto della previsione di cui all’art. 14, co. 7, del c.c.n.l., andava
scomputato dal periodo di tre anni dell’apprendistato quello relativo al
contratto di lavoro somministrato intercorso tra le parti nei due mesi
precedenti l’inizio dell’apprendistato ed avente ad oggetto le stesse
mansioni di operatore ecologico.
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legge n. 92/2012 proposta dalla società avverso l’ordinanza ex art. 1,

R.G. 21801/2016

1.4. La Corte d’appello ribadiva le ragioni poste dal Tribunale a
fondamento della decisione ed in particolare riteneva che, a termini
della diposizione pattizia, ai fini della riduzione del termine per
l’apprendistato, occorresse considerare anche il contratto di lavoro
somministrato atteso che la ratio della disposizione è quella di evitare

misura in cui esso duplichi la formazione ‘sul lavoro’ già ricevuta
dall’apprendista nei 12 mesi precedenti.
Riteneva, inoltre, che il Pavan avesse svolto sia durante il rapporto
di lavoro somministrato sia durante l’apprendistato le stesse mansioni
e funzioni.
In conseguenza considerava che l’iniziativa risolutoria della datrice
di lavoro altro non fosse se non un licenziamento priva di giusta causa
e di giustificato motivo intervenuto quando il rapporto era già da
considerarsi trasformato in un ordinario rapporto a tempo
indeterminato.
Riteneva, infine, applicabile la tutela reintegratoria attenuata con il
limite delle 12 mensilità e detratto Valiunde perceptum.
2. Avverso tale sentenza la De Vizia Transfer S.p.A. propone
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. Dimitri Pavan resiste con controricorso.
4. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al
ricorso, accettata dal controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta,

ex art. 391 cod.

proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista
l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di
inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,
co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co.
17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente
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l’indebita ed inutile protrazione del periodo di apprendistato nella

R.G. 21801/2016

non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di
norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto
tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n.
19560).

La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’il. aprile 2018

P.Q.M.

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