Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19637 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15149-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS). in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO

SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA REHO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6579/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RREGIONALE di ROMA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di S.P. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo: quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro un diniego di rimborso IRPEF;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la CTR avrebbe erroneamente escluso l’assoggettabilità a tassazione delle indennità risarcitorie percepite in forza di una sentenza del giudice del lavoro, il quale aveva liquidato una somma a titolo di risarcimento danni in relazione all’illegittimità di contratti a termine stipulati in successione;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è infondato;

che, infatti, gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1. (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5072);

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna in solido il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di Legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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