Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19637 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.D., elettivamente domiciliata in Roma, via Amiterno

n. 3, presso l’avv. Notarmuzi Stefano, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 98/04/07, depositata il 14 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Stefano Notarmuzi per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ABBRITTI Pietro, il quale ha dichiarato di non avere nulla da

osservare in ordine al contenuto della relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. A.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 98/04/07, depositata il 14 giugno 2007, la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha affermato la legittimita’ degli avvisi di accertamento con i quali era stato rideterminato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 il reddito della contribuente per gli anni 1997, 1998 e 1999: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che, a fronte del fatto certo costituito dall’acquisto di un fabbricato a titolo oneroso, la ricorrente non aveva fornito prova contraria atta a vincere la conseguente presunzione di maggior reddito.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. I due motivi di ricorso, con i quali si denuncia rispettivamente “violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, e art. 32 (come modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413) e omessa motivazione su piu’ punti decisivi della controversia, si concludono con un quesito di diritto con il quale si chiede a questa Corte, considerato l’istituto della presunzione, se a fronte di una vendita di un cespite immobiliare avvenuta tra genitori e figli e’ corretta e puo’ essere giustificata la pretesa da parte dell’Erario (….) di presumere un maggior reddito in capo ai figli acquirenti rispetto a quello dichiarato.

Il ricorso appare manifestamente infondato, poiche’ costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente puo’ costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all’applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario e’ legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilita’ patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziche’ quella onerosa apparente (Cass. nn. 8665 del 2002, 5991 e 23252 del 2006).

Nella fattispecie, il giudice a quo, come detto sopra, ha escluso che la contribuente abbia fornito la prova contraria, con accertamento di fatto non censurato in questa sede.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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