Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19636 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3045/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

European Camping Group Netherlands BV, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano

Marzano, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma,

via Paolucci Dè Calboli, 60;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, n. 639/2016, depositata il 24

giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito gli avv. Generoso Di Leo, per la ricorrente, e Stefano Marzano,

per la controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata il 24 giugno 2016, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della European Camping Group Netherlands BV (all’epoca, GO4Camp BV) contro il diniego di rimborso di un credito i.v.a.

Dall’esame della sentenza impugnata si evince che il credito vantato aveva ad oggetto l’eccedenza di i.v.a. detraibile, maturata nell’anno 2008, in relazione ad operazioni passive poste in essere in Italia.

2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando che al diritto al rimborso vantato dalla contribuente, soggetto domiciliato e residente in altro Stato membro, non ostava il fatto che la stessa aveva concesso in locazione piazzole di sosta all’interno di parcheggi situate in Italia, in quanto tale attività costituiva una parte accessoria dell’unitaria e complessa prestazione di servizi offerti, strettamente e inscindibilmente connessi tra loro, e, in quanto tale, non poteva essere considerata quale operazione attiva nel territorio italiano.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso la European Camping Group Netherlands BV.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso proposto l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7 quater e 38-ter, per aver la sentenza impugnata escluso che la concessione in godimento a clienti di piazzole di sosta all’interno di campeggi situati in Italia costituisce effettuazione di operazioni attive in Italia e, conseguentemente, non ostasse al riconoscimento del diritto al rimborso dell’I.v.a. di rivalsa assolta nel territorio italiano per le operazioni passive ivi effettuate.

1.1. Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-ter, applicabile ratione temporis, secondo cui, stabilisce che “I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione Europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi dell’art. 17, comma 2 assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’art. 9, nonchè delle operazioni indicate nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 17, commi 3, 5, 6 e 7, e art. 74, commi 7 e 8, del presente decreto e nell’art. 44, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’art. 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati”.

La suddetta previsione normativa, quindi, esclude il diritto al rimborso nel caso in cui il soggetto domiciliato o residente in altro Stato membro e privo di un rappresentante in Italia, abbia svolto operazioni attive nel territorio nazionale.

1.2. Con riferimento alle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a), nel testo in vigore ratione temporis, prevede che le stesse si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio stesso.

Tale normativa, dunque, in coerenza con la disciplina unionale (cfr. art. 45, Direttiva n. 2006/112/CE), pone quale criterio esclusivo di individuazione del luogo di esecuzione della prestazione di siffatti servizi quello del luogo in cui il bene immobile cui si riferiscono le operazioni è situato, in deroga al criterio generale del luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione.

1.3. La Commissione regionale ha osservato che la concessione in locazione delle piazzole di sosta all’interno di parcheggi situati nel territorio italiano risultava inscindibilmente legata ad altre prestazioni di servizi, di cui rivestirebbe funzione accessoria, e che tali prestazioni, unitariamente considerate, dava luogo ad un’unica operazione dal punto di vista economico (cd. prestazione complessa o composita), per cui il loro esame in termini atomistici avrebbe carattere artificiale.

Tale ragionamento si pone, tuttavia, in contrasto con il principio, affermato nella pronuncia di questa Sezione n. 16539 del 20 giugno 2019, resa in analoga controversia che ha visto coinvolta l’odierna ricorrente, secondo cui il criterio speciale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4 lett. a), (oggi, art. 7 quater, lett. a), ossia quello del luogo in cui l’immobile è ubicato, prevale sul criterio di collegamento generale previsto nei commi precedenti, ai quali deroga, individuato nel luogo di domicilio o di residenza o di stabile organizzazione dei soggetti che rendono dette prestazioni, senza che assumano rilievo, in caso di pluralità di prestazioni, parte delle quali relative ad immobili, l’unicità delle stesse e, nell’individuazione del criterio di collegamento, la prevalenza dell’una rispetto alle altre.

Questo Collegio ritiene di dover dare seguito all’orientamento interpretativo espresso da tale pronuncia e, pertanto, di non poter accedere alla tesi prospettata dalla ricorrente e fatte proprie dalla Commissione regionale per le ragioni ivi esposte, cui si rinvia integralmente.

2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata.

2.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando il ricorso originario.

3. In considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione esaminata al momento della proposizione del ricorso introduttivo, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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