Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19636 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.D. GRISSINI di Dallefrate Luciano & C. s.n.c, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Martelli

Roberto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 31/22/07, depositata il 18 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La T.D. Grissini di Dallefrate Luciano & C. s.n.c. (gia’ T.D. Grissini s.r.l.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 31/22/07, depositata il 18 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, e’ stata confermata l’inammissibilita’ del ricorso introduttivo per essere stato proposto senza l’assistenza di difensore abilitato.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 appare manifestamente fondato, in virtu’ del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, nelle controversie tributarie di valore superiore a L. 5.000.000 (ora Euro 2582,28), per effetto dell’interpretazione adeguatrice del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilita’ del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato puo’ essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal presidente della commissione tributaria; costituendo l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilita’ della domanda, detto ordine non puo’ che provenire, con carattere di pregiudizialita’, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio: in tal caso, la riforma della dichiarazione d’inammissibilita’ da parte della commissione tributaria regionale non consente a quest’ultima di procedere direttamente all’esame del merito, ma impone, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), la rimessione della causa alla commissione provinciale, perche’ inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d’inammissibilita’ in caso d’inottemperanza (Cass. nn. 620 del 2006, 13208 del 2007, 18129 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata (cosi’ restando travolta anche quella di primo grado) e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Vercelli.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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