Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19636 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 03/10/2016), n.19636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13129/2013 proposto da:

B. SPA, (OMISSIS) in persona del proprio legale rappresentante

pro tempore Dr. B.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

CONCETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI REMUS giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE STILAUTO SRL, SAM IMMOBILIARE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1344/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B. s.p.a. presentava ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Brescia del 23 novembre 2012, n. 1344, emessa nel giudizio che vede contrapposti l’odierna ricorrente e Immobiliare Stilauto s.r.l. e Sam immobiliare s.r.l., le quali non si sono costituite nel presente giudizio.

In data 25.2.2016 è stata depositata dichiarazione di rinuncia agli atti, sottoscritta dal rappresentante legale della società ricorrente e dal difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Attesa la ritualità della dichiarazione di rinuncia, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Stante la mancata costituzione di Immobiliare Stilauto s.r.l. e Sam immobiliare s.r.l., nulla deve stabilirsi in ordine alle spese processuali.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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