Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19635 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7292/2016 R.G. proposto da:

All Entertainment GmbH, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Brunetto Telchini e Marco

Mayr, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto

Improda, sito in Roma, via Barberini, 67;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, n. 904, depositata il 14

settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito gli avv. Brunetto Telchini, per la ricorrente, e Generoso Di

Leo, per la controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La All Entertainment GmbH propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata il 14 settembre 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro il diniego di rimborso di un credito i.v.a..

Dall’esame della sentenza impugnata si evince che il credito vantato aveva ad oggetto l’eccedenza di i.v.a. detraibile, maturata nell’anno 2009, in relazione ad operazioni passive poste in essere in Italia.

1.1. Il giudice di appello ha escluso il diritto al rimborso, in quanto la contribuente, soggetto domiciliato e residente in altro Stato membro, aveva posto in essere operazioni attive in Italia, non riconducibili ad una prestazione pubblicitaria, e tale circostanza era ostativa del rimborso dell’imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-ter.

Ha, inoltre, aggiunto che, quand’anche si ritenesse che tali operazioni non fossero state effettuate in Italia, la contribuente non avrebbe diritto al rimborso richiesto poichè non aveva offerto prova che le operazioni erano state assoggettate ad imposta in altro Stato e che, dunque, fosse applicabile il meccanismo del reverse charge.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

4. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, e art. 56, lett. b), Direttiva n. 2006/112/CE, per aver la sentenza impugnata escluso che le operazioni in oggetto, consistenti nella prestazione di servizi tesi ad organizzare a promuovere sul territorio italiano la campagna pubblicitaria relativa al lancio di un modello di veicolo della Skoda Auto AS, fossero riconducibili unitariamente ad una prestazione pubblicitaria e, in quanto tali, andassero considerate quali effettuate all’estero, in ragione del luogo in cui la committente aveva stabilito la sede della sua attività economica.

1.1. Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3, nella formulazione applicabile al caso in esame ratione temporis, stabilisce che, ai fini dell’I.v.a., le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonchè quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero.

Il comma successivo, alla lett. d), prevede, in deroga a tale principio, che alcune prestazioni di servizio – tra cui quelle pubblicitarie – si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero o quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica Europea.

Una siffatta disciplina nazionale è coerente con la normativa unionale la quale dispone, all’art. 56, par. 1, lett. b), Dir. 2006/112/CE (che riproduce il dettato del previgente art. 9, par. 2, Dir. 77/388/CEE), che il luogo delle prestazioni pubblicitarie fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

1.2. Dal riferito quadro normativo deriva che il luogo delle prestazioni pubblicitarie, fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di un centro di attività stabile per il quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

Come correttamente osservato dalla ricorrente, la giurisprudenza unionale si è espressa nel senso che le richiamate disposizioni si applicano non soltanto alle prestazioni pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore di servizi a un committente di pubblicità soggetto passivo, ma anche a prestazioni fornite indirettamente al committente di pubblicità e fatturate ad un terzo che le fattura a sua volta al committente stesso (cfr. Corte Giust., 19 febbraio 2009, Arthesia Druck; Corte Giust., 5 giugno 2003, Design Concept; Corte Giust., 15 marzo 2001, SPI).

Ne consegue che il carattere indiretto delle prestazioni, risultante dal fatto che esse sono state fornite o fatturate da un primo prestatore ad un’impresa, a sua volta incaricata di effettuare servizi pubblicitari, prima di essere fatturate da quest’ultima al committente di pubblicità, non osta all’applicazione del criterio di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, lett. d), e 56, par. 1, Dir. 2006/112/UE.

Può, inoltre, aggiungersi che ai fini della sussistenza di una prestazione pubblicitaria è sufficiente che l’attività del soggetto comporti la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico dell’esistenza e delle qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi, allo scopo di incrementarne le vendite o, comunque, faccia parte in termini indissociabili di una campagna pubblicitaria e concorra, per ciò stesso, alla trasmissione di un messaggio pubblicitario (cfr. Corte Giust., 27 ottobre 2011, Inter-Mark; Corte Giust., 17 novembre 1993, Commissione c. Francia).

Ciò risulta coerente con il principio generale per cui ciascuna operazione dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente, ma che l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (cfr. Corte Giust., 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam; tra la giurisprudenza domestica, cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2018, n. 3872).

1.3. L’applicazione di tali principi conduce a ritenere che anche le prestazioni rese dalla contribuente – pacificamente consistenti nella organizzazione e realizzazione di eventi promozionali per la commercializzazione di un nuovo modello di autoveicolo per conto della Skoda Auto AS, società di diritto della Repubblica Ceca – rientrano nell’ambito del concetto di “prestazioni pubblicitarie”.

Le stesse, dunque, possono considerarsi effettuate nel territorio nazionale solo qualora emerga che i destinatari sono soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero o quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica Europea.

Da quanto è dato desumere dalla sentenza e dalle allegazioni delle parti, nessuna di tali condizioni risulta ricorrere nel caso in esame.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis.2, comma 1, per aver il giudice di appello ritenuto che il diritto al rimborso fosse subordinato alla dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta nello Stato di riferimento.

2.1. Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis.2, nella versione applicabile ratione temporis, subordina il diritto al rimborso dell’I.v.a. assolta dal soggetto passivo stabilito in altro Paese della Comunità al fatto che non abbia avuto in Italia una stabile organizzazione nel periodo per cui si chiede il rimborso, sia soggetto passivo Iva nel Paese di domicilio o residenza e non abbia realizzato operazioni attive in Italia (fatta eccezione per quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o il cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti).

E’, altresì, necessario che l’I.v.a. chiesta a rimborso sia detraibile secondo la normativa italiana e che il soggetto estero abbia compiuto nel paese di stabilimento operazioni attive che – secondo la normativa di tale paese – diano il diritto a detrarre l’iva sugli acquisiti.

Non è, invece, previsto che il richiedente dia prova anche di aver assolto gli obblighi fiscali concernenti operazioni dalla stessa poste in essere – che, peraltro, nel caso in esame, non è possibile considerare effettuate nel territorio nazionale – nel paese in cui è stabilito, limitandosi la norma a prevedere che “l’ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso è stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso”.

3. L’accoglimento dei primi due motivi impone l’assorbimento del terzo motivo con cui la parte lamenta vizi della sentenza impugnata, sia motivazionali, sia di violazione di legge, nella parte in cui non ha fatto applicazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata.

4.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo il ricorso originario.

5. Appare opportuno disporre la compensazione delle spese del doppio grado di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa integralmente fra le parti le spese del primo e secondo grado di giudizio e condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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