Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19635 del 16/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 61/44/07, depositata il 29 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 61/44/07, depositata il 29 giugno 2007, con la quale, per quanto qui interessa, e’ stata rigettata la doglianza dell’Ufficio di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, avendo il giudice a quo ritenuto che il presente giudizio non verte su vizi propri e specifici della cartella, essendo invece in discussione la legittimita’ delle caratteristiche temporali dell’attivita’ accertativa e di controllo dell’ufficio impositore.
Il contribuente B.A. non si e’ costituito.
2. Il ricorso, con il quale si contesta l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente infondato, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardivita’ della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio: la legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non gia’ al concessionario, al quale, se e’ fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. nn. 22939 del 2007, 369 del 2009).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010