Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19635 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/08/2017, (ud. 29/09/2016, dep.04/08/2017),  n. 19635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2109-2016 proposto da:

D.E., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTON GIULIO BARRILI 49, presso lo studio il dr. DANIEL DE VITO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato VALERIO FREDA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore (CF: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 2128/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata in data 11 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito l’Avvocato Valerio Freda per la ricorrente e l’Avvocato dello

Stato Fabio Tortora per il controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Ariano Irpino, D.E. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 74647, notificata il 13 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.474,00 per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 1991.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 1193 del 2013, accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza ingiunzione opposta. Il Tribunale, dopo aver disatteso le questioni di rito sollevate dall’opponente, riteneva che la Cassa Arianese di Mutualità soc. coop. (d’ora in avanti CAM) fosse un intermediario abilitato al trasferimento di denaro contante oltre la soglia di cui alla detta legge.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendone l’integrale riforma. Si costituiva la D. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo a sua volta appello incidentale reiterando i motivi di opposizione ed instando per l’applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2128 dell’11 maggio 2015, riteneva fondato l’appello principale.

La Corte distrettuale osservava che la CAM non rientrava tra i soggetti abilitati ex lege ad esercitare attività di trasferimento di contante sopra la soglia legale ed in ogni caso non aveva richiesto la specifica abilitazione concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze. Infatti, dalla lettura congiunta delle norme, si ricava che, sebbene si consenta agli intermediari di poter continuare, alla data di entrata in vigore della disciplina normativa in esame, l’attività di erogazione di credito al consumo nei confronti dei propri soci ovvero di locazione finanziaria, purchè ne diano comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in ogni caso, la CAM, non rientrando tra i soggetti abilitati ex lege al trasferimento di contanti ex art. 1, avrebbe dovuto richiedere l’abilitazione al compimento di tali attività al Ministero.

Nel caso in esame, la Cassa aveva comunicato all’UIC il proprio intento di esercitare l’attività di raccolta del risparmio e di concessione prestiti esclusivamente tra i soci, precisando che si trattava di una richiesta avanzata con riserva, in quanto non reputava di poter essere ricompresa tra gli intermediari di cui all’art. 6 del citato decreto-legge.

Ancorchè la CAM sia stata poi iscritta nell’elenco di cui all’art. 6, ciò non determina automaticamente l’abilitazione al compimento delle operazioni in denaro contante, che sono invece riservate in via esclusiva agli intermediari abilitati ex lege ovvero a quelli che abbiano richiesto apposita abilitazione al Ministero.

Ne discendeva quindi che sussistevano gli elementi oggettivi dell’illecito contestato.

Quanto al profilo soggettivo, ribadito che la L. n. 689 del 1981, art. 3 pone una presunzione di colpa, la sentenza riteneva che nella fattispecie non vi fossero elementi tali da ingenerare un’errata convinzione sul significato della norma e sulla liceità del comportamento, nè poteva reputarsi che la condotta dell’appellata fosse del tutto irreprensibile. La finalità della normativa violata, che aveva avuto ampia conoscenza anche presso i semplici cittadini, non giustificava la pretesa ignoranza della violazione contestata, non potendo avere efficacia esimente nè la nota dell’UIC del 13 febbraio 1992, con la quale si comunicava l’iscrizione della CAM nell’elenco di cui all’art. 6, nè gli esiti di controlli effettuati in sede ispettiva dalla Banca d’Italia nel 1997 (trattandosi di ispezione effettuata ad altri fini), nè l’archiviazione in sede penale disposta dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino in data 18 marzo 2009, posto che il reato contestato concerneva una fattispecie diversa da quella di cui all’ordinanza opposta.

In definitiva, la Corte osservava che il la D. non aveva provato, come sarebbe stato suo onere, la carenza dell’elemento soggettivo della violazione contestata.

Passando all’esame del gravame incidentale, la Corte d’appello disattendeva tutti motivi proposti dalla D..

Quanto al motivo di gravame concernente la asserita mancanza di contestazione delle violazioni, la Corte osservava che la L. n. 689 del 1981, art. 14 consente espressamente che la notificazione della contestazione possa essere effettuata da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione; e tale norma è richiamata dalla normativa in materia di antiriciclaggio, con abilitazione della Guardia di finanza, dell’UIC e dell’autorità di vigilanza del settore alla contestazione dell’illecito.

Disatteso il motivo di gravame relativo alla mancata audizione dell’ingiunto, atteso che l’omessa audizione non costituisce motivo di nullità, la Corte riteneva infondato anche il motivo concernente l’asserita insussistenza delle violazioni contestate, osservando che la generica deduzione della D. non teneva conto che le operazioni in contanti eseguite dalla CAM per suo conto erano state accertate dalla polizia tributaria sulla base della documentazione rinvenuta presso la Cassa. La D., del resto, sin dall’inizio si era limitata a contestare l’applicabilità della normativa antiriciclaggio ai rilevati trasferimenti di somme di denaro, ma non aveva mai posto in dubbio che gli stessi fossero avvenuti. La deduzione risultava, quindi, inammissibile per tardività, oltre che infondata, essendo i trasferimenti stati accertati sulla scorta delle registrazioni effettuate sul libro giornale e degli altri documenti contabili della cooperativa.

Infine, quanto alla misura della sanzione irrogata, la Corte d’appello riteneva che, a fronte di un massimo edittale pari al 40% della somma oggetto di transazione illecita, nulla disponendosi quanto al minimo, la sanzione applicata nella percentuale del 5% fosse eccessiva in relazione alla gravità soggettiva delle violazioni, tenuto conto del numero di esse (quattro) e del fatto che l’importo (in media di circa Euro 26.000,00) non era troppo lontano da quello normativamente ritenuto eccedente. Riteneva, pertanto congrua la riduzione della stessa al 2,5% dell’oggetto delle violazioni contestate, determinando la sanzione in Euro 6.737,00.

Infine, tenuto conto della particolarità della fattispecie esaminata e dell’opinabilità delle questioni trattate, dichiarava compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo i residui due terzi a carico della D..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.E., articolandolo su quattro motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre la parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Infatti, si deduce che con uno specifico motivo di appello incidentale la D. aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni, posto che la Guardia di finanza aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sulle risultanze della “prima nota cassa”, documento che non costituisce scrittura contabile obbligatoria e che non contiene la prova che le somme ivi registrate siano state trasferite in contanti.

Tale doglianza, la cui attualità era stata riproposta in grado di appello, è stata però disattesa dalla sentenza gravata con una motivazione che, a detta del ricorrente, deve di fatto reputarsi omessa.

Infatti, si afferma che l’opponente non avrebbe mai messo in discussione la circostanza che le operazioni oggetto di contestazione fossero effettivamente avvenute, trascurando il fatto storico che nel ricorso introduttivo si era invece contestato che le operazioni potessero integrare un trasferimento di denaro in contante. Inoltre, pur affermandosi che le operazioni in contanti eseguite dalla CAM erano state accertate dalla polizia tributaria sulla base della documentazione rinvenuta presso la stessa società (libri sociali, registri cartacei ed archivio informatico) si era omesso di considerare il fatto storico per cui agli atti non risultava acquisita la documentazione de qua.

1.1. Il motivo deve essere disatteso.

La stessa ricorrente non ignora che alla fattispecie sia applicabile, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata, il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo richiamato nella rubrica del motivo, la nuova lettera della legge.

Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., e al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno affermato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella specie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Ed, infatti, la censura non si appunta su di un’omessa disamina (che in realtà vi è stata), quanto sulla condivisibilità o meno della medesima, ipotesi che, però, esula dal novero delle censure motivazionali oggi suscettibili di essere portate all’attenzione di questa Corte.

Così come parimenti inidoneo a configurare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è il rilievo circa la valenza probatoria della sola “prima nota cassa”, avendo la Corte di appello evidenziato che in realtà quanto emergeva da tale registro trovava conforto anche negli altri documenti contabili. Appare quindi evidente che la sentenza gravata ha ritenuto che il verbale di contestazione trovasse adeguato supporto non solo nel registro di cui si contesta l’idoneità probatoria, ma anche negli altri documenti contabili che la Guardia di finanza aveva avuto modo di verificare.

Lungi, quindi, dal prospettare un’omessa disamina di un fatto decisivo, il motivo mira piuttosto a contestare la valutazione di idoneità probatoria dei mezzi di prova che il giudice di merito ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione, risolvendosi in una censura che, anche alla luce della vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, era preclusa in sede di legittimità (in tal senso si veda il constante principio per il quale i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, cfr. Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 11 novembre 2005, n. 22901; Cass., 12 agosto 2004, n. 15693; Cass. 7 agosto 2003, n. 11936).

In questo contesto, appare non decisiva l’ulteriore ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, fondata sulla inammissibilità per tardività della doglianza (per avere solo tardivamente, nella comparsa di costituzione in appello, l’opponente asserito che le risultanze della “prima nota cassa” non costituiscono prova del trasferimento in contante delle somme ivi registrate). Diventa pertanto ininfluente la censura formulata al riguardo con il ricorso per cassazione.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, art. 4, commi 1 e 2, e art. 6, commi 1 e 4-bis, in relazione al disposto di cui all’art. 106 TUB.

Assume la ricorrente in via principale che la costituzione di CAM risale al 1 marzo 1989, anteriormente all’entrata in vigore della L. Antiriciclaggio n. 197 del 1991, di conversione del D.L. n. 143 del 1991. A tal fine evidenzia che l’art. 1 della legge ora citata vieta il trasferimento di contante o di titoli al portatore eccedente la soglia prevista, se non avvalendosi degli intermediari di cui al comma 1 dell’art. 4 (intermediari abilitati ex lege) e di cui al comma 2 dello stesso articolo 4 (intermediari abilitati previo rilascio di provvedimento da parte del Ministero, sentite la Banca d’Italia e la Consob). Il successivo art. 6 poi prevede al comma 1 che l’esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell’iscrizione alla Banca d’Italia e alla CONSOB, previsione questa poi abrogata e sostituita con il disposto di cui all’art. 106 TUB. Infine, con una norma chiaramente di diritto intertemporale, il comma 4-bis dell’art. 6 prevede che “Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l’attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Il quadro normativo ora riportato è stato interpretato dalla Corte partenopea nel senso che non rientrando la CAN tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 4, e pur essendo stata inserita nell’elenco di cui all’art. 6, svolgendo una delle attività di cui all’art. 4, comma 2, per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro contante era necessario comunque richiedere un’apposita abilitazione al Ministero. La conclusione secondo cui l’avvenuta iscrizione di CAN nell’elenco di cui all’art. 6 era finalizzata esclusivamente alla prosecuzione della pregressa attività, ma con esclusione della possibilità di trasferire denaro contante, è contestata dal ricorrente, il quale, facendo leva sulla preesistenza della società rispetto alla novella del 1991, ritiene che tale condizione le consentiva, oltre alla possibilità dí beneficiare dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, anche di poter compiere le attività di cui all’art. 1, e ciò sempre a seguito di semplice comunicazione all’UIC.

3.1. La tesi di parte ricorrente è priva di fondamento, ritenendo il Collegio di dover condividere l’interpretazione della disciplina così come effettuata dalla Corte distrettuale.

La soluzione cui mira la ricorrente risulta chiaramente contrastare con il dato letterale delle norme in esame.

Ed, infatti, posto che l’elenco di cui al comma 1 dell’art. 6 serve a designare i soggetti che possono giovarsi della qualifica di intermediari di cui al comma 2 dell’art. 4, l’inserzione in tale elenco, concessa con criteri semplificati a coloro che già prima dell’entrata in vigore della legge esercitavano l’attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 6, come si ricava dalla piana lettura dell’art. 4, comma 2, non implica l’automatico riconoscimento della possibilità di effettuare operazioni di trasferimento di contante. Invero, per gli intermediari in oggetto, la legittimità delle operazioni di cui all’art. 1 presuppone una richiesta di abilitazione indirizzata al Ministero del Tesoro con la successiva emanazione del provvedimento abilitativo, di guisa che deve escludersi che il regime di favore previsto per gli intermediari già operanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge possa estendersi anche alla possibilità di negoziare in contanti senza la previa abilitazione del Ministero, richiedendo la legge ai fini in esame il concorso di entrambe le condizioni.

Nè, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la richiesta inoltrata all’UIC per l’iscrizione nell’elenco ai sensi del comma 4-bis dell’art. 6 può ritenersi contenere un’implicita richiesta di abilitazione ex art. 4, comma 2, essendo diversi i soggetti destinatari delle due richieste (per la seconda è infatti previsto che il provvedimento di abilitazione debba essere rilasciato dal Ministero del tesoro). Ancora, il dettato dell’art. 4, comma 2, lascia chiaramente intendere che vi possano essere intermediari, non abilitati ex lege al trasferimento del contante, che pur essendo inseriti nell’elenco oggi previsto dall’art. 106 TUB, non siano altresì abilitati al trasferimento del contante, il che inficia ab imis le premesse del ragionamento del ricorrente, secondo cui l’iscrizione per le società già operanti determina l’abilitazione anche alle operazioni di cui all’art. 1, non potendosi escludere che anche prima della novella vi fossero soggetti svolgenti attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 6, che però operassero senza effettuare trasferimento di contanti. Infine, depone in senso contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente anche l’interpretazione teleologica delle norme, in quanto, essendo la finalità del legislatore quella di porre un freno all’utilizzo del contante in vista del contrasto alle operazioni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita, aumentando di conseguenza le garanzie di trasparenza e tracciabilità delle operazioni di movimentazione del contante, il prevedere per un presumibilmente cospicuo numero di intermediari già operanti alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità di continuare ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante, senza una previa abilitazione da parte del Ministero, vanificherebbe le stesse finalità sottese all’emanazione della legge.

Il motivo pertanto deve essere rigettato.

3. Con il terzo motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile. L’errore scusabile sarebbe da individuarsi nel possesso in capo alla CAM della qualità di intermediario abilitato, che costituisce un errore sul fatto, piuttosto che un errore di diritto. L’incertezza circa la corretta qualificazione soggettiva sarebbe poi avvalorata da varie pronunce emesse dal Tribunale di Ariano Irpino che avevano condiviso la tesi della ricorrente circa la possibilità di poter effettuare trasferimenti di denaro contante oltre soglia. Inoltre sarebbe omessa la disamina di vari fatti storici, quali l’elevato numero di operazioni effettuate da CAN, che non avevano destato alcuna osservazione in sede ispettiva da parte della Banca d’Italia, nonchè la circostanza che CAN aveva comunque osservato la normativa antiriciclaggio allorchè aveva eseguito le numerose operazioni oggetto della contestazione. Ancora lo stesso UIC, all’esito del processo verbale per cui è causa, aveva contestato la violazione dell’art. 116 del TUB, per l’assenza nei locali della Cassa degli avvisi e/o dei fogli informativi, e dell’art. 133 del TUB in quanto la denominazione sociale era idonea a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell’attività.

3.1. Anche tale motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conforma alla novellata previsione della norma in esame, dovendosi escludere che la motivazione della Corte di merito abbia omesso di prendere in considerazione un fatto decisivo.

Ed, infatti, nel caso in esame, il fatto valutato è proprio la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato, e la sentenza impugnata, lungi dal limitarsi a far riferimento alla sola conoscenza della norma da parte della generalità dei consociati, ha valutato, escludendone l’idoneità in chiave esimente per la responsabilità del ricorrente, proprio alcuni dei fatti che nel motivo si assume essere stati non esaminati, quali la rilevanza dell’attività ispettiva compiuta dalla Banca d’Italia, gli accertamenti compiuti in sede penale, ovvero la concreta conoscenza o conoscibilità degli atti dell’UIC, fornendosi altresì delle diffuse considerazioni in merito all’incidenza che sulla conoscenza di tali eventi poteva rivestire la qualità di socio.

Va rimarcato che le Sezioni Unite (Cass. n. 8054 del 2014) hanno sottolineato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, di modo che, avendo la sentenza gravata fornito ampia e coerente motivazione in ordine agli elementi in base ai quali reputava sussistere l’elemento soggettivo dell’illecito, il fatto che alcuni elementi siano stati invece trascurati o ritenuti irrilevanti, non determina la fondatezza della doglianza proposta.

Emerge pertanto un’ampia ed articolata disamina degli elementi fattuali, connotata da logicità e coerenza argomentativa, che pone la motivazione della sentenza impugnata al riparo dalla articolata censura.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., sostenendo che la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata non terrebbe conto dell’esito complessivo della lite, che avrebbe visto le parti soccombenti in eguale misura.

5. L’esame di tale motivo va condotto unitamente all’esame del secondo motivo del ricorso incidentale del Ministero, concernente, del pari, la decisione di compensazione parziale delle spese dell’intero giudizio.

6. All’esame di tali motivi è tuttavia opportuno premettere l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il Ministero denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, oggi D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12, dolendosi della riduzione della sanzione disposta dalla Corte d’appello.

6.1. Il motivo è infondato.

Costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza della Corte quello per il quale (Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 6778 del 2015; Cass. n. 9255 del 2013) in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.

Ne consegue che avendo il giudice di merito applicato la sanzione nel rispetto dei limiti edittali, ed avendo anche dato conto, con il riferimento alla gravità soggettiva della violazione, di aver compiuto una valutazione legata ai criteri previsti per legge per la graduazione della sanzione, la doglianza non può trovare accoglimento.

7. Venendo, quindi, all’esame del quarto motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, gli stessi si rivelano infondati.

Indubbiamente, per effetto, da un lato, dell’accoglimento dell’appello principale e della reiezione dei motivi di appello incidentale concernenti la sussistenza delle violazioni contestate, e, dall’altro, dell’accoglimento dell’unico motivo di appello incidentale concernente l’entità della sanzione applicata, si è verificata una situazione di reciproca soccombenza. Tuttavia, la Corte d’appello, proprio apprezzando l’esito complessivo della lite, ha ritenuto prevalente la soccombenza della D. e ha quindi disposto una parziale compensazione delle spese, poste per il resto a carico della parte prevalentemente soccombente.

Del resto, costituisce principio saldamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi” (Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003; Cass. n. 8889 del 2000).

8. In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno respinti.

L’esito delle contrapposte impugnazioni e la complessità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

9. Poichè il ricorso principale della D. è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

L’obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti del Ministero, trattandosi di soggetto istituzionalmente esonerato, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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