Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19635 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 03/10/2016), n.19635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13078/2013 proposto da:

P.E.S., (OMISSIS) titolare della Ditta DIVAMANIA,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO FAVA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M. COSTRUZIONI SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione M.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PASSALACQUA, rappresentata e difesa dagli avvocati RENATO CIAMARRA,

LUIGI BERGOGLIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1742/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato ANTONIO FAVA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., presso il tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, L.M. Costruzioni s.r.l. domandò che P.S.E. fosse condannato al pagamento della somma di Euro 16.988,69 a titolo di spese condominiali e canoni locatizi nonchè a titolo di indennità di mancato preavviso per l’intervenuto rilascio dell’immobile locato.

Il tribunale accolse integralmente la domanda.

P.S.E. appellò la sentenza davanti alla corte di Torino. Premettendo di avere comunicato la risoluzione con effetto immediato del contratto di locazione a controparte per plurimi e rilevanti inadempimenti della stessa al contratto medesimo, lamentò che il tribunale, respingendo le istanze istruttorie, non gli consentì nemmeno di provare le proprie ragioni.

La corte territoriale confermò la sentenza impugnata.

Ricorre per Cassazione P.S.E. con due motivi illustrati in memoria, chiedendo che questa corte di legittimità, in riforma della sentenza impugnata, condannasse L.M. costruzioni s.r.l. al risarcimento dei danni ammettendo anche una prova testimoniale articolata in 14 punti, elencati da pag. 71 a pag. 76 del ricorso. Con apposita memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ulteriormente illustra le proprie ragioni ribadendole integralmente.

Resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., L. M. Costruzioni s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1337, 1362, 1363, 1366 e 1375 c.c., in relazione all’art. 2 Cost., art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c., comma 7, art. 356 c.p.c., comma 1, affermando, sulla scorta di una ricostruzione del fatto già presa in esame dalla corte di appello, che controparte sin dalla fase delle trattative, avrebbe formulato promesse non mantenute concedendo in locazione locali inidonei all’uso convenuto. Nel motivo non sono, peraltro, svolti rilievi circa la violazione delle disposizioni citate in rubrica. Si deduce, inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio, puntualmente citati in ricorso dalle pagg. 23 e ss. e già costituenti oggetto, in ampia misura, delle censure mosse nel motivo precedente.

2. Nonostante le rubriche in apertura dei motivi, l’argomentazione non concerne mai l’ipotetica violazione delle norme di legge citate, esaurendosi integralmente in una dettagliata ricostruzione dei fatti alternativa a quella svolta dalla corte territoriale nella sentenza impugnata; peraltro, quest’ultima esposta con attenzione e puntuale motivazione sui fatti decisivi per il giudizio affermati come non trattati nel ricorso.

Evidentemente nel giudizio di cassazione non sono sindacabili nel merito le ricostruzioni fattuali: svolte, peraltro, del tutto concordemente nel presente processo prima dal tribunale e poi dalla corte di appello.

Con evidenza ancor maggiore nel giudizio di legittimità non è ammissibile la ricostruzione del fatto e, dunque, l’ammissione di prove, pur richieste nel ricorso come già esposto in narrativa.

Così che detto ricorso risulta privo di tutti i requisiti necessari al ricorso per Cassazione, rivelando pertanto, incontestabilmente, il contenuto tipico di un atto di appello: formalmente riadattato per valere come ricorso in cassazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese nella misura liquidata in dispositivo.

3. Le ragioni qui sintetizzate della declaratoria di inammissibilità del ricorso impongono anche la trasmissione di copia della presente sentenza e del ricorso al consiglio dell’ordine di appartenenza del difensore di parte ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il Euro 9.200,00, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge, IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Ordina la trasmissione di copia della sentenza e del ricorso al consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvocato sottoscrittore Antonino Fava.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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