Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19634 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente —

contro

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Cremera n.

8, presso l’avv. Cancrini Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv.

Del Savio Mario, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 9/20/07, depositata il 20 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9/20/07, depositata il 20 febbraio 2007, con la quale e’ stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dei redditi di M.P. per l’anno 1996, in relazione alla sua partecipazione nella VIEMME s.a.s..

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Si ritiene che debba essere preliminarmente rilevata la nullita’ dell’intero processo, con conseguente necessita’ di regresso dello stesso in primo grado, in applicazione del principio secondo il quale l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario:

pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al giudice adito in primo grado l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ affetto da nullita’ per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. un., n. 14815 del 2008).

In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio – e premesso che, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, il ricorso e’ tempestivo, in quanto l’ultimo giorno utile per la notifica era il 6 aprile 2008, festivo -, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, la sentenza impugnata deve essere cassata (cosi’ restando travolta anche quella di primo grado) e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della novita’ del principio affermato, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso, dichiara la nullita’ dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA