Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19633 del 22/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30081-2017 proposto da:
CONSORZIO AGRARIO DELL’EMILIA SOC. COOP., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA TINAGLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PETIX;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA SUPPA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1527/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.
Fatto
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1527/9/2017, depositata il 15.5.2017, non notificata, la CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello del Consorzio Agrario dell’Emilia avvero la sentenza della CTP di Bologna che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di rimborso della eccedenza Ici versata per gli anni dal 1993 al 2005 sul presupposto che fosse decorso il termine di prescrizione di cinque anni per gli anni precedenti il 2006.
Avverso la pronuncia della CTR il Consorzio Agrario dell’Emilia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Borgo Tossignano resiste con controricorso.
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare lamenta che la CTR non avrebbe indicato da quando cominciavano a decorrere i termini di prescrizione.
La censura non è fondata. La CTR nella sentenza impugnata fa chiaramente riferimento, identificando il momento dal quale decorre la decadenza dal diritto al rimborso, dal giorno dell’accertamento del diritto alla restituzione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164, e dunque dalla data di notifica della rendita catastale; la L. n. 296 del 2006, art. 1,comma 164, dispone che “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, mentre il successivo comma 173 è ha abrogato il D.Lgs. n. 504 del 504, art. 13, che prevedeva l’originario termine triennale, nella specie non applicabile in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo (Cass. 12297/2017).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164, e dell’art. 2935 c.c..
La censura non è fondata.
La CTR ha correttamente ritenuto la decadenza del diritto al rimborso della maggiore imposta versata per gli anni dal 1993 al 2005 perchè antecedenti al quinquennio dalla data di notifica della rendita catastale avvenuta in data 29.10.2010, mentre l’istanza di rimborso era stata presentata in data 16.6.2011.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio agrario dell’Emilia soc. coop al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019