Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19633 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 03/10/2016), n.19633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2956/2014 proposto da:

GRAND HOTEL BILLIA HOLDING SRL, (OMISSIS) in persona del suo l.r.p.t.

Dott. V.M., APOGON SHIPPING COMPANY SA (OMISSIS), ora

denominata ELLE CLAIMS S.A. in persona del suo Amministratore Dott.

S.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO

giuste procure speciali a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASINO’ DE LA VALLEE SPA, in persona dell’Amministratore Unico Sig.

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO AURELIO

SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA OLIVETTI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASINO’ DE LA VALLEE SPA;

– intimata –

nonchè da:

CASINO DE LA VALLEE GESTIONE STRAORDINARIA IN LIQ in persona del suo

liquidatore rag. B.R. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMILIA N. 88, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO CAVERI giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1461/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FABRIZIO CIPOLLARO per delega;

udito l’Avvocato NERI NICOLA per delega;

udito l’Avvocato ALBERTO CAVERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto, assorbito

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Le ultime cessionarie di un credito (Grand Hotel Billia e Apogon shipping company, poi Elle Claims s.a.), originariamente della Sitav Spa, convennero in giudizio la società cessionaria dell’azienda (Casinò de la Vallee spa), la quale chiamò in giudizio la società cedente (Casinò de la Vallee Gestione straordinaria), chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 2560 c.c., comma 2. Assunsero che il loro credito derivava dal mancato pagamento di canoni pattuiti, in un contratto del (OMISSIS) tra Sitav Spa e Gestione straordinaria del Casinò di Saint Vincent (di importo pari a circa 5 milioni di Euro), per la concessione in uso di beni mobili materiali e immateriali.

Il Tribunale rigettò la domanda proposta ex art. 2560 c.c. e ritenne nuova la domanda proposta, in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell’art. 2558 c.c..

La Corte di appello di Torino respinse l’impugnazione (sentenza del 2 luglio 2013).

2. Avverso la suddetta sentenza, le originarie società attrici propongono ricorso affidato a due motivi.

Si difendono con distinti controricorsi Casinò de la Vallee spa e Casinò de la Vallee gestione straordinaria in liquidazione; quest’ultima propone anche ricorso incidentale condizionato.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa ha ad oggetto il ricorso principale e quello condizionato proposti avverso la stessa decisione.

1.Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti – invocando la violazione dell’art. 113 c.p.c., artt. 1218 e 2558 c.c., in riferimento agli artt. 1453 e 2697 c.c. – sostengono che la Corte di merito avrebbe omesso di esercitare il potere/dovere di qualificare correttamente quanto dedotto in lite sulla base della esposizione dei fatti rilevanti. Avrebbe dato rilievo al dato formale dell’esplicito richiamo attoreo all’art. 2558 c.c., solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, invece di dare rilievo al richiamo del contratto del (OMISSIS), sin dall’atto di citazione. In tal modo, avrebbe confinato sullo sfondo il contratto fonte del credito azionato, attribuendogli una funzione descrittiva della fonte del debito, e non lo avrebbe considerato come fondamento dell’azione di adempimento contrattuale, per successione nel contratto, ai sensi dell’art. 2558 c.c..

1.1. La censura va rigettata.

Non si discute se la domanda fosse o meno nuova secondo le regole processuali, posto che si riconosce di aver fatto esplicito riferimento all’art. 2558, solo in sede di precisazione delle conclusioni. Si sostiene che, sulla base delle deduzioni dei fatti attoree, l’azione si sarebbe potuta qualificare nell’ambito della fattispecie legale di cui all’art. 2558 c.c., anzichè come azione ex art. 2560, comma 2, da subito evocato.

Nel rigettare analoga censura posta in appello, la corte di merito ha articolatamente argomentato (pag. 10-13) in ordine alle ragioni a supporto della qualificazione della domanda, alla luce della diversità delle due fattispecie e delle prospettazioni attoree poste a fondamento del proprio diritto. Quindi, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice di merito non si è uniformato al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma ha avuto riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, in conformità alla giurisprudenza consolidata di legittimità (da ultimo, Cass. n. 118 del 2016).

2. Con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) rispetto al giudicato esterno – costituito da due sentenze rese in distinti giudizi inter partes (Tribunale di Aosta, n. 37 del 2007; n. 618 del 2008) ed eccepito a pag. 12 dell’atto di appello – con conseguente nullità della sentenza, e, comunque omessa applicazione del giudicato (art. 2909 c.c.), con la conseguenza che, secondo la prospettazione delle ricorrenti, per effetto di tale giudicato in ordine all’applicabilità dell’art. 2560 c.c., comma 2, la società cessionaria d’azienda sarebbe tenuta a farsi carico dei debiti anteriori della società cedente nei confronti di terzi.

2.1. La censura è inammissibile.

Nel dedurre che dalle sentenze richiamate risulterebbe il giudicato esterno in ordine alla applicabilità dell’art. 2560 c.c., comma 2, al credito relativo al contratto di locazione, le ricorrenti non indicano chiaramente neanche le parti delle sentenze richiamate e, tantomeno, il loro contenuto. Tanto – anche a prescindere da ogni profilo di compatibilità della interpretazione del contratto di cessione contenuta in quelle sentenze con i precetti dell’art. 2560 cit. – impedisce alla Corte di verificare la decisività della censura avanzata.

3. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale espressamente condizionato.

4.Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna le società ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di ciascuna società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 25.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti principali, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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